Tribunale di Rimini - Legittimazione del curatore all’impugnazione del sequestro penale successivo alla dichiarazione di fallimento.
Tribunale di Rimini, 22 Maggio 2017. Pres. Silvia Corinaldesi - Est. Benedetta Vitolo.
Fallimento – Successivo provvedimento di sequestro preventivo – Impugnazione – Legittimazione del curatore – Ammissibilità.
Vi è legittimazione attiva del curatore a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente che colpisce i beni componenti l’attivo fallimentare e ciò in quanto successivamente alla sentenza di fallimento, i beni facenti parte della massa attiva non sono più sequestrabili, stante la carenza in capo al reo del requisito della disponibilità dei beni richiesto dall’art. 322-ter c.p. [Nel caso di specie la dichiarazione di fallimento era intervenuta ben due anni prima dell’emissione del decreto di sequestro preventivo e ben quattro anni prima della sua notifica ed esecuzione per cui gli immobili oggetto del provvedimento erano già stati appresi all’attivo fallimentare in data notevolmente antecedente all’apposizione del vincolo]. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).