Tribunale di Rimini - Legittimazione del curatore all’impugnazione del sequestro penale successivo alla dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
22/05/2017

Tribunale di Rimini, 22 Maggio 2017. Pres. Silvia Corinaldesi - Est. Benedetta Vitolo.

Fallimento – Successivo provvedimento di sequestro preventivo – Impugnazione – Legittimazione del curatore – Ammissibilità.

Vi è legittimazione attiva del curatore a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente che colpisce i beni componenti l’attivo fallimentare e ciò in quanto successivamente alla sentenza di fallimento, i beni facenti parte della massa attiva non sono più sequestrabili, stante la carenza in capo al reo del requisito della disponibilità dei beni richiesto dall’art. 322-ter c.p.  [Nel caso di specie la dichiarazione di fallimento era intervenuta ben due anni prima dell’emissione del decreto di sequestro preventivo e ben quattro anni prima della sua notifica ed esecuzione per cui gli immobili oggetto del provvedimento erano già stati appresi all’attivo fallimentare in data notevolmente antecedente all’apposizione del vincolo]. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17531.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: