Tribunale di Alessandria – Disciplina applicabile al concordato “misto”. Proposta di concordato in continuità inammissibile per plurime ragioni di incompatibilità con le regole della competitività e della concorrenza.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/03/2016

Tribunale di Alessandria, 22 marzo 2016 - Pres. Rel. Caterina Santinello, Giudici Pierluigi Mela e Camilla Milani.

Concordato misto - Disciplina della “componente  prevalente”  - Criterio preferibile – Disciplina combinata tra concordato liquidatorio e in continuità – Applicazione -  Alternativa non sostenibile.

Concordato in continuità o misto – Flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività – Utilità ricavata - Percentuale offerta ai creditori – Proposta vincolante.

Piano concordatario in continuità indiretta – Previsione della cessione d’azienda -  Contratto d’affitto  e  preliminare di cessione d’azienda – Stipulazione --  Imputazione dei canoni in conto del prezzo di vendita – Previsione - Mancata apertura al mercato di entrambi i contratti – Incompatibilità con il principio di competitività tra possibili acquirenti – Inammissibilità della proposta.

Concordato con continuità aziendale – Prosecuzione seppur indiretta dell’attività - Relazione del professionista - Soluzione migliore rispetto alle altre percorribili – Migliore soddisfazione di creditori – Mancata prospettazione -  Inattendibilità dell’attestazione.

Concordato con continuità indiretta – Fondamento - Contratto preliminare di cessione del ramo d’azienda – Assenza di garanzie – Definitività del decreto di omologa  - Condizione cui l’efficacia della proposta è subordinata - Istituto delle offerte concorrenti  - Gara tra offerenti – Svolgimento prima dell’adunanza dei creditori – Presupposto necessario – Incompatibilità dell’apposizione della condizione.

Appare preferibile applicare  al concordato “misto”, anziché una disciplina combinata tra concordato liquidatorio e concordato con continuità, una disciplina unica, cioè quella della componente “ prevalente” sia economica che funzionale, e ciò tenuto conto dei gravi risvolti che la tesi contraria comporterebbe, specie in conseguenza delle modifiche apportate all’art. 160, quarto comma, L.F. dal D.L. 83/15 nel testo risultante dalla legge di conversione n. 132/15, non apparendo infatti sostenibile che la presenza di una componente liquidatoria, qualunque essa sia, anche quindi se irrisoria, possa far scattare l’obbligo del rispetto del pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Sia in caso di concordato con continuità aziendale, sia in caso di concordato misto (in questo secondo caso quantomeno per la parte dei crediti destinata ad essere soddisfatta con i flussi derivanti dalla continuità anche indiretta dell’azienda) si deve ritenere che, il pagamento della percentuale offerta ai creditori chirografari, risulti, ai sensi del novellato art. 161, secondo comma, lettera e) L.F., vincolante, dal momento che la proposta assume carattere di un vero e proprio impegno ineludibile al pagamento delle percentuali in essa indicate nel termine previsto [cfr. Tribunale di Trento 19 giugno 2014 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/2373 ]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Appare incompatibile al principio di competitività  tra i potenziali acquirenti, espresso dalla nuova disciplina delle offerte concorrenti di cui all’art. 163 bis L.F.,  il piano di concordato che comprenda un offerta da parte di un soggetto già individuato d’acquisto dell’azienda del proponente, allo stesso in precedenza affittata, laddove  non preveda l’apertura al mercato anche del contratto d’affitto prodromico a tale acquisto, posto che per contratto stipulato “che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda e di specifici beni” di cui al primo  comma, seconda parte, dell’art. 163 bis L.F.  deve intendersi non solo il contratto preliminare di cessione ma anche il contratto di affitto d’azienda, ove in particolare, con pattuizione inserita all’interno del medesimo contratto o con contratto separato, sia stato concesso [come nel caso specifico] a favore dell’affittuario  il diritto di prelazione o pattuita la cessione del complesso aziendale al termine dell’affitto,  con imputazione dei canoni in conto del prezzo di vendita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve ritenere certamente insoddisfacente la relazione del professionista di cui all’art. 186 bis, secondo comma, lettera b), L.F. qualora non dimostri affatto che la prosecuzione sia pure indiretta dell'attività di impresa risulta funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, nel senso che il salvataggio del valore impresa non solo non deve andare a detrimento delle ragioni dei creditori, ma deve proporsi quale soluzione migliore possibile rispetto alle altre alternative percorribili e in particolare all’alternativa fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Presenta profili di inammissibilità e di incompatibilità rispetto all’istituto delle offerte concorrenti di cui all’art. 163 bis L.F., la proposta di concordato che si fondi su un contratto preliminare di cessione del ramo d’azienda che non solo non sia accompagnato dalla prestazione di alcuna garanzia da parte del promissario acquirente, ma sia sottoposto alla condizione sospensiva di definitività del decreto di omologa, stante che la disposizione suindicata contempla esclusivamente che il piano possa prevedere che la vendita o l’aggiudicazione abbiano luogo dopo l’omologa, e quindi dopo l’emanazione del decreto di omologazione che è provvisoriamente esecutivo ex art. 180 L.F., e non quindi ad omologazione definitiva,  e stante che la gara tra gli offerenti deve concludersi prima dell’adunanza dei creditori ed una proposta in tal modo condizionata non renderebbe possibile il procedimento competitivo e quindi l’apertura al mercato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15792.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: