Corte di Cassazione (10826/2017) – Concordato preventivo: presupposto della veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti e limite temporale alla possibilità di modifica della proposta.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 maggio 2017 n. 10826 - Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.
Concordato preventivo – Domanda di ammissione – Documenti prodotti – Veridicità dei dati aziendali – Condizione necessaria – Revoca dell’ammissione – Istanza di omologazione - Rigetto.
Concordato preventivo – Debitore - Modificazione della proposta – Ammissibilità - Limite temporale.
Tra le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato preventivo rientra, ai sensi dell’art. 162, secondo comma, L.F., anche la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti, ex art. 161 L.F., unitamente al ricorso; ne consegue che, se nel corso della procedura emerge che siffatta condizione mancava al momento della presentazione della proposta, il tribunale, così come dovrebbe revocare, ex art. 173, terzo comma, L.F., l’ammissione al concordato, parimenti deve negarne l’omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai sensi dell’art. 175, secondo comma, L.F. è riconosciuta al debitore la facoltà di modificare la proposta di concordato a condizione che ciò avvenga in epoca anteriore all’inizio delle operazioni di voto, e ciò al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso da quello destinato ad essere effettivamente eseguito [a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 83/2015, che ha soppresso la suddetta disposizione, il limite temporale alle modifiche della proposta da parte del debitore è ora possibile, ai sensi dell’art. 172 L.F., fino a quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2010826.2017.pdf