Tribunale di Treviso – Sequestro penale finalizzato alla confisca per equivalente di beni dell’indagato/condannato già anteriormente appresi alla procedura fallimentare: revoca della confisca.
Tribunale di Treviso, Sez. Penale, 31 marzo 2017 - Giudice Cristian Vettoruzzo.
Dichiarazione di fallimento – Fallito – Perdita della disponibilità dei beni - Successivo sequestro penale - Impossibilità della confisca dei beni dell’indagato – Curatore – Legittimazione – Istanza di revoca – Accoglimento.
Il sequestro penale finalizzato ex art. 322 ter c.p.c. alla confisca anche per equivalente dei beni appartenenti ad un soggetto condannato, successivamente dichiarato fallito, si deve considerare insensibile rispetto a tale dichiarazione in quanto l’art. 42 L.F. individua proprio in tale pronuncia il momento in cui la curatela acquisisce la disponibilità dei beni del soggetto fallito, che prima di questo istante devono ritenersi nella disponibilità dell’indagato e pertanto assoggettabili alla cautela reale; al contrario laddove la sentenza di fallimento sia intervenuta anteriormente al provvedimento cautelare penale si deve ritenere che l’indagato poi condannato abbia già perso la disponibilità dei beni, onde il sequestro e la successiva confisca non risultino più possibili [nello specifico il giudice dell’esecuzione penale, ha accolto ex artt. 666 e seg. e 676 c.p.p., l’istanza proposta dal curatore, riconosciuto legittimato in considerazione della sua funzione istituzionale, volta ad ottenere la revoca della confisca dei beni di un condannato che dovevano considerarsi non essere più nella sua disponibilità per essere lo stesso stato dichiarato fallito prima ancora della di lui imputazione per il reato che ne aveva poi comportato la condanna, beni che dovevano, pertanto, rientrare nella disponibilità della procedura fallimentare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Treviso%2031.03.2017.pdf