Tribunale di Milano – Escussione da parte dei promissari acquirenti di un immobile della fideiussione rilasciata dal promittente venditore che abbia presentato una domanda di ammissione a concordato con riserva.
Tribunale di Milano, Sez. VI civ., 21 novembre 2016 - Giud. Est. Viola Nobili.
Concordato preventivo con riserva – Promissario venditore di un immobile - Istanza di ammissione – Presentazione di bilanci – Prova dello stato di crisi – Promissari acquirenti - Escussione della fideiussione – Ammissibilità.
Sebbene non sia espressamente contemplata, si deve ritenere inclusa nella previsione del secondo comma dell’art. 3 D. Lgs. 122/2005 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire), ed in particolare nell’ ipotesi (presentazione di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo) di cui alla lettera c), anche la presentazione da parte dell’impresa costruttrice di un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato con riserva di cui al sesto comma dell’art. 161 L.F., che, facendo presupporre l’avveramento di una situazione di crisi, consente, in caso di contestuale sussistenza anche del presupposto di cui al terzo comma(esercizio del recesso o mancato subentro da parte del competente organo della procedura concorsuale), l’escussione, da parte dei promissari acquirenti di un immobile, della fideiussione a loro favore rilasciata da una banca, da un’impresa di assicurazione o da un intermediario finanziario ai sensi del primo comma di detta disposizione, fideiussione volta a garantire agli stessi la restituzione delle somme e di ogni altro eventuale corrispettivo, comprensivi degli interessi legali, che sia stato riscosso dalla promittente venditrice fino al momento in cui tale situazione si è verificata. Ciò in quanto il deposito di un tale genere di ricorso (all’epoca del decreto legislativo non previsto) già contiene la domanda di voler accedere al concordato, con la sola differenza che, in tale ipotesi, il proponente richiede un termine per predisporre la proposta, il piano e la documentazione necessaria e, in alternativa, per presentare una domanda di accordo di ristrutturazione ed in quanto la necessaria presentazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi già consente l’acquisizione della prova che il debitore è in possesso dei requisiti soggettivi (qualità di imprenditore commerciale fallibile a norma dell’art. 1 L.F.) ed oggettivi (stato di crisi) per l’ammissione alla procedure concordatarie. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)