Tribunale di Napoli – Prova del credito inerente un’apertura di credito in conto corrente e presupposti per l’ammissione al passivo.

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Data di riferimento: 
22/12/2016

Tribunale di Napoli, 22 Dicembre 2016. – Stanislao De Matteis, pres. Rel. – Nicola Graziano, giudice – Nicoletta Celentano, giudice.

Credito nascente da apertura di credito in conto corrente – Ammissione al passivo: presupposti.

Va accolta l’opposizione allo stato passivo e conseguentemente ammessa la domanda di un istituto di credito di riconoscimento in via chirografaria di un credito nascente da un contratto di apertura di credito in conto corrente contestato in sede di verifica dello stato passivo “per mancanza della prova dell’erogazione della somma a favore del fallito”. L’apertura di credito in cc., infatti, non si concretizza con l’erogazione di una somma, bensì con la creazione di una disponibilità sulla quale il correntista può far conto. Nell’accreditamento si esaurisce l’effetto essenziale e necessario del contratto per cui, ai fini della ammissione al passivo del credito della banca si deve avere riguardo esclusivamente al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire sul conto corrente. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16947.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: