Tribunale di Venezia – Misure di prevenzione e buona fede del creditore ipotecario.

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Data di riferimento: 
17/03/2017

Tribunale di Venezia, Sessione del riesame e delle misure di prevenzione - 24 Maggio 2016.

Creditore ipotecario – Misure di prevenzione patrimoniale – Prova della buona fede – Necessità

 In tema di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della opponibilità di un diritto di garanzia reale sul bene oggetto di confisca, non è sufficiente che l’ipoteca sia anteriore al sequestro e al provvedimento ablativo, ma è anche necessario che il creditore dimostri di essere stato in buona fede, essendo il suo affidamento incolpevole stato ingenerato da una oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile il suo difetto di diligenza. In applicazione del principio la Suprema Corte ha escluso la buona fede in un’ipotesi di credito vantato da istituto bancario che aveva concesso un mutuo fondiario nella consapevolezza che il soggetto destinatario era diverso da quello apparente, che il prezzo indicato nel contratto d’acquisto dell’immobile non era quello reale e che la garanzia era stata fornita mediante operazione in contrasto con la direttiva europea in materia di antiriciclaggio – Cass. Sez. penale II n. 41353 del 14.10.2015. (In questa rivista https://www.unijuris.it/node/3296 ) (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16583_2.pdf 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]