Tribunale di Como – Ammissibilità della sospensione dei contratti bancari cd. autoliquidanti nel concordato preventivo.
Tribunale di Como, 03 Ottobre 2016 – pres. Anna Introini – est. Marco Mancini.
Concordato preventivo - Contratti bancari - Anticipazione di denaro e incasso di crediti - Mandato in rem propriam - Patto di compensazione – Sospensione ex art. 169 bis l.f. – ammissibilità.
I contratti cd. autoliquidanti (muniti di patto di compensazione e mandato all'incasso) di cui è stata chiesta la sospensione sono costituiti da una serie di negozi giuridici complessi, rappresentati dall'anticipazione di denaro e dall'obbligo della banca ad incassare i crediti presso terzi, per poi eventualmente consentire la compensazione di partite contrapposte. In tali rapporti, la banca non ha esaurito le sue obbligazioni mediante l'anticipazione all'imprenditore dell'importo di un credito, posto che quest'ultima deve ancora completare la prestazione di incasso in virtù del mandato in rem propriam e del patto di compensazione. Pertanto, alla luce della natura di negozi complessi, non si può ritenere esaurito unilateralmente il rapporto con la mera messa a disposizione del denaro, e conseguentemente rientrano nel novero dell'art 169-bis l.f. sia il contratto principale di servizio sia i patti accessori, quali il mandato in rem propriam ed il patto di compensazione con la conseguenza che ne può essere disposta la sospensione, con conseguente destinazione degli incassi, temporaneamente, in favore della ricorrente anziché degli istituti bancari. (Nel caso di specie il Tribunale ha disposto che, tenuto conto della provvisorietà degli effetti derivanti dalla sospensione dei predetti contratti gli importi, oggetto di eventuali futuri incassi da parte dell'imprenditore conseguenti alla sospensione dei contratti bancari e dei rispettivi negozi annessi, confluiscano su un conto corrente aperto dalla procedura concordataria e vincolato all'ordine dell'organo commissariale, ciò a garanzia del terzo contraente in bonis nel caso di mancato scioglimento dei rispettivi contratti e/o di mancato deposito del piano concordatario, cui non segua una dichiarazione di fallimento.) Gabassi Francesco – Riproduzione riservata.
L'efficacia del mandato all'incasso in rem propriam previsto contrattualmente (c.d. "patto di compensazione") può essere sospesa in quanto, dopo l’introduzione dell’art. 169 bis l.f. la prosecuzione e la validità dei contratti cd. autoliquidanti quali l’anticipazione bancaria , dipende esclusivamente dalla volontà del debitore. Inoltre, nell'ipotesi di operazioni commerciali riferibili ad un unico rapporto di conto corrente non può operare la compensazione - la quale presuppone la alterità dei rapporti giuridici - ma si verifica un mero effetto contabile di elisione delle poste attive e passive. Del resto, l'efficacia del patto di compensazione è ostacolato, oltre che dal generale principio della par condicio creditorum, anche dal divieto ricavabile dall'art 56 l.f., applicabile anche al concordato ex art 169 l.f., non potendo dunque la banca invocare la compensazione tra il credito derivante dall'anticipazione del credito e il debito restitutorio conseguente all'incasso, in quanto il primo viene ad esistenza prima dell'apertura della procedura di concordato ed il secondo dopo, mentre la compensazione ex art. 56 l.f. operante anche nel concordato preventivo, può operare solo quando entrambi i crediti siano venuti ad esistenza prima dell'apertura della procedura concorsuale, anche se divengano esigibili dopo. Gabassi Francesco – Riproduzione riservata.