Tribunale di Udine - Sovraindebitamento e “piano del consumatore”: inammissibilità del ricorso e giudizio di meritevolezza del consumatore.
Tribunale di Udine, 4 gennaio 2017 – Dott. L. Massarelli
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Meritevolezza – Inammissibilità.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Inammissibilità.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologa – Fissazione dell’udienza – Non necessità.
La proposta di piano del consumatore non è subordinata all’approvazione dei creditori, pertanto compete al giudice chiamato ad omologare il piano – ma ancor prima ad ammettere il consumatore alla procedura – il giudizio sulla “meritevolezza” del consumatore. Tale meritevolezza può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l’obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore mostri sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa (come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali). [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non sussistente la meritevolezza, per aver il consumatore fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e reddituali, superando “abbondantemente” la regola prudenziale che richiede di evitare che il reddito mensile del soggetto non sia eroso in misura superiore a un terzo dal rimborso di rate di finanziamento] (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal consumatore per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (proposta di “piano del consumatore”) il quale: 1) non sia corredato dal deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dal certificato dello stato di famiglia; 2) non quantifichi le spese prededucibili, così rendendo impossibile stabilire se l’attivo offerto possa essere sufficiente a pagare i creditori contemplati nel piano; 3) non fornisca alcun elemento capace di attestare la correttezza del valore di mercato attribuito al bene immobile oggetto di vendita secondo il piano, e/o non fornisca alcun elemento in ordine a tempi/modi/forme della sua liquidazione; 4) preveda il pagamento solo parziale dei creditori privilegiati (specie in assenza di attestazione circa l’incapienza dei beni sui quali grava il privilegio); 5) preveda tout court il mancato pagamento dei creditori chirografari (i quali invece devono essere effettivamente pagati, seppur in misura parziale); 6) preveda il pagamento in misura inferiore a quella già definita in precedente esecuzione forzata (poiché il credito assegnato al creditore deve ritenersi già fuoriuscito dal patrimonio del debitore, sicché non può essere considerato nel piano). (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Ove il giudice adito con ricorso per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (proposta di “piano del consumatore”) rilevi prima facie la carenza – rilevabile d’ufficio – di un presupposto necessario per l’omologazione del piano, può dichiarare l’inammissibilità del ricorso, senza che sia necessario avviare la procedura di omologazione fissando l’udienza ai sensi dell’art. 12bis, 1° co., l. n. 3 del 2012. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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