Tribunale di Rovigo – Piano per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento: requisiti soggettivi e di massima durata. Inderogabilità del termine di una anno per il pagamento dei creditori muniti di prelazione.

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Data di riferimento: 
13/12/2016

 

Tribunale di Rovigo 13 dicembre 2016 - Giudice Martinelli.

 

Sovraindebitamento - Definizione normativa di “consumatore” – Persona fisica – Ipotesi particolare – Soggetto non imprenditore garante di una obbligazione imprenditoriale di terzi – Assenza di profili di negligenza – Accesso alla procedura – Ammissibilità.

 

Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore anche imprenditore – Pagamento dei creditori prelazionari – Possibile moratoria – Termine annuale – Inderogabilità.

 

Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore – Limite temporale – Unanime giurisprudenza - Durata massima quinquennale.

 

Pur in presenza di perplessità esegetiche concernenti la definizione normativa di “consumatore” di cui all’art. 6 della legge 3/2012 ed in attesa di una modifica sostanziale che cerchi di delimitare con precisione i contorni di un imprescindibile istituto per il superamento della crisi economica individuale, si può ritenere rientrare in tale ambito “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”  anche qualora abbia garantito una obbligazione di terzi allo scopo di consentire agli stessi l’inizio di una attività imprenditoriale ad esso estranea, e ciò a condizione che la prestazione di tale fideiussione da parte sua non fosse caratterizzata da indici di futuro insuccesso così certi da escludere il presupposto della meritevolezza richiesto per l’accesso del garante alla procedura di composizione della crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La locuzione “con continuazione dell’attività d’impresa” di cui all’ art. 8, quarto comma, della legge 3/2012, riferita alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, locuzione che richiama la disposizione di cui all’ art. 186 bis, secondo comma lettera c) L.F. relativa alla proposta di concordato con continuità aziendale, non è  ipotizzabile possa riferirsi anche al piano del consumatore, allorché questi sia anche imprenditore ma  le obbligazioni da soddisfarsi nel piano non siano riferibili all’attività di impresa svolta, onde in tal caso deve ritenersi non consentito potersi derogare al limite massimo di un anno previsto come possibile moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca su beni non oggetto di cessione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La formazione, per così dire, coattiva del piano del consumatore  di cui alla legge 3/2012, ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alla proposta del debitore – non può che irrigidire la posizione giuridica già prevista dalla unanime giurisprudenza quale limite temporale di esecuzione del piano di concordato preventivo, imponendo al Giudice di dichiarare inammissibili piani del consumatore che eccedano la durata quinquennale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/TribRO_13122016.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: