Tribunale di Larino – Assegnazione ai creditori di beni immobili gravati da ipoteca: condizioni di ammissibilità.

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Data di riferimento: 
10/11/2016

Tribunale di Larino 10 novembre 2016 - - Est. D'Alonzo.

Fallimento –Vendite immobiliari – Assegnazione dei beni ai creditori – Condizioni

Nella procedura fallimentare è applicabile l'istituto dell'assegnazione dei beni, di cui alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di rito solo ove sia stato positivamente verificato, caso per caso, che non si alteri la par condicio creditorum e che l’assegnazione risulti più conveniente rispetto all’alternativa della vendita. (Nell’ipotesi il giudice delegato ha incaricato il curatore, previa determinazione dei costi della procedura gravanti sul cespite oggetto di assegnazione, di invitare i creditori concorsuali a manifestare il proprio interesse ad ottenere l’assegnazione per un importo pari al prezzo base dell’ultimo tentativo di vendita, con avvertenza che dovranno comunque essere versate le spese di procedura e quelle dei crediti con diritto di prelazione anteriore a quello del creditore richiedente). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16234.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: