Tribunale di Savona – Esclusione dell’ammissione al passivo fallimentare di un credito in ragione del grave ritardo nella proposizione della domanda e dell’inadeguatezza della motivazione addotta.
Tribunale di Savona 08 novembre 2016 - Pres. Soave, Rel. Poggio
Fallimento – Curatore – Recupero di un credito del fallito – Giudizio ordinario – Controcredito del terzo – Mancato accertamento in sede fallimentare - Giurisprudenza prevalente – Eccezione riconvenzionale di compensazione – Ammissibilità – Domanda riconvenzionale – Istanza di pagamento dell’eccedenza – Proponibilità solo mediante domanda di ammissione al passivo – Orientamento giurisprudenziale minoritario – Inammissibilità in entrambi i casi.
Fallimento - Domanda di ammissione al passivo – Proposizione – Grave ritardo – Motivazione addotta - Opposizione a decreto ingiuntivo – Eccezione di compensazione – Giudice Istruttore - Dichiarazione di improcedibilità - Istanza di insinuazione al passivo – Comportamento necessitato - Motivazione invalida – Non incidenza – Ritardo ingiustificato - Esclusione dal passivo – Adeguatezza della decisione .
Ad avviso della prevalente giurisprudenza, nel giudizio promosso in sede extrafallimentare dal curatore per recuperare un credito del fallito, il terzo debitore convenuto, che sia nel contempo anche creditore dello stesso fallito, può sempre opporre in via di eccezione riconvenzionale, allo scopo di paralizzare la richiesta fatta nei suoi confronti o di beneficiare di una condanna ridotta, che venga portato in compensazione un proprio controcredito, e ciò anche qualora non sia transitato dalla verifica dello stato passivo, oppure abbia bensì richiesto ex art. 93 L.F. l'ammissione al passivo di quel credito ma sia stato escluso dal passivo con provvedimento del giudice delegato divenuto definitivo. La compensazione non può viceversa opporsi, in quella sede, sotto forma di domanda riconvenzionale nei confronti del Fallimento per ottenere una vera e propria pronuncia di condanna dello stesso fallimento al pagamento dell'eccedenza del proprio controcredito rispetto a quello azionato dal curatore, in quanto una domanda del genere risulta proponibile solo in sede fallimentare, mediante domanda di ammissione al passivo. Minoritario risulta, al contrario, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in ogni caso, la compensazione può essere riconosciuta solo in sede fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il grave ritardo, anche oltre i termini finali di cui all’art.101 L.F., con cui sia stata proposta una domanda di ammissione al passivo fallimentare, non può considerarsi, ai sensi dell’ultimo comma di detta disposizione, giustificato, non avendo alcuna indiretta incidenza la ragione addotta dell’essere il ritardo dipeso dal fatto che il creditore si era indotto a fare ricorso a tale procedura solo in quanto era stata dichiarata improcedibile dal giudice istruttore, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione di compensazione da lui sollevata in quella sede in quanto titolare di un controcredito rispetto a quello del fallito che il curatore aveva azionato nei suoi confronti, e ciò in quanto avrebbe dovuto comunque attivarsi tempestivamente, avendo da tempo avuto la percezione degli asseriti inadempimenti della controparte fallita; pertanto, quale che sia la tesi giurisprudenziale preferita, quella che ammette che sia sollevata in sede di giudizio ordinario un’eccezione di compensazione ex art. 56 L.F. o quella che esclude tale possibilità, risulta adeguatamente motivato, in ragione del solo ritardo nella proposizione del ricorso per l’insinuazione al passivo, il provvedimento di esclusione del credito adottato dal G.D. ai sensi dell’art. 96 L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dal dott. Giuseppe Rebecca .
Nota dell’avv. Alessandro Albé
Nel caso che ha dato luogo alla pronuncia in esame, il creditore aveva presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare oltre il termine previsto dall’art. 101, comma 1, L.F., chiedendo anche la compensazione di un proprio controcredito vantato verso la società fallita. Il Giudice Delegato, accertata la ‘ultratardività’ della domanda in assenza di prova in merito alla non imputabilità del ritardo ai sensi dell’art. 101, comma 4, L.F., aveva escluso il credito, non riconoscendo di conseguenza neppure i presupposti richiesti dall’art. 56 L.F. per la compensazione. Il provvedimento di esclusione del Giudice Delegato veniva confermato dal Tribunale all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo.
Il decreto del Tribunale di Savona si segnala in quanto offre lo spunto per fare il punto della situazione sullo stato attuale della giurisprudenza con riferimento agli aspetti squisitamente processuali dell’istituto della ‘compensazione’ c.d. fallimentare.
L’art. 56 L.F. ammette che a certe condizioni il creditore che sia anche debitore del soggetto fallito possa compensare le proprie reciproche ragioni di credito e di debito. La compensazione costituisce una delle più importanti eccezioni al principio della par condicio creditorum, perché consente al creditore di soddisfarsi integralmente per l’ammontare comune dei reciproci crediti sfuggendo così alla falcidia fallimentare.
La compensazione può essere fatta valere sia in ambito fallimentare, ossia in sede di verifica dei crediti davanti al Giudice Delegato, sia in ambito giudiziale extrafallimentare, ossia in un giudizio ordinario promosso dal curatore per il recupero di un credito vantato dal soggetto fallito nei confronti del creditore-debitore, sia infine in sede stragiudiziale. A seconda della sede e delle modalità con cui verrà opposta la compensazione, si avranno risvolti processuali differenti. In particolare:
- in sede fallimentare, la compensazione si fa valere mediante dichiarazione da effettuare nella domanda di ammissione al passivo, così da consentire al creditore di essere ammesso al passivo fallimentare per la differenza tra il credito e il debito verso il fallito. In questi casi, il provvedimento di ammissione al passivo per un importo pari alla differenza tra il credito e il debito presuppone l’accertamento da parte del Giudice Delegato della sussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 56 L.F. per la compensazione;
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in sede giudiziale extrafallimentare, ossia in un giudizio civile promosso dal curatore nei confronti di un soggetto debitore che sia al tempo stesso anche creditore del fallito, la compensazione può assumere il carattere di “eccezione riconvenzionale” – qualora la deduzione del controcredito abbia il solo scopo di paralizzare la pretesa del curatore che agisca per il recupero di un credito vantato dal Fallimento al fine di beneficiare di una condanna ridotta, oppure quello di “domanda riconvenzionale” – qualora miri invece a ottenere una vera e propria pronuncia di condanna nei confronti del Fallimento. In sede giudiziale extrafallimentare la giurisprudenza prevalente ritiene ammissibile solo la compensazione nelle forme della mera “eccezione riconvenzionale”, perché la domanda di accertamento e di condanna dell’eventuale maggior credito nei confronti del fallimento non può che essere oggetto esclusivo di verifica del passivo secondo il procedimento speciale delineato dagli artt. 93 e ss. L.F. (Cass., sez. VI, 15 luglio 2016, n. 14615; Cass., sez. III, 10 gennaio 2012, n. 64; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Monza, sez. II, 17 novembre 2015 e Trib. Lucca 8 luglio 2015 in banca dati Ius Explorer; Trib. Treviso 3 novembre 2014, in Foro it. Rep. 2015, voce Fallimento, n. 306; Trib. Fermo 21 dicembre 1992, in Foro it., Rep. 1994, voce Fallimento, n. 360; alle stesse conclusioni è giunta anche la giurisprudenza arbitrale, cfr. Arb. Firenze 6 novembre 2007, in Foro it., Rep. 2008, voce Contratti pubblici, n. 1427; si segnala altresì Trib. Modena 7 marzo 2012 in banca dati Ius Explorer, che ritiene ammissibile, in sede di giudizio ordinario di recupero crediti promosso dal curatore, la domanda riconvenzionale tesa all’accertamento autonomo di un contrapposto credito nei confronti del fallimento, ma solo ove la domanda sia diretta in modo esplicito contro il soggetto fallito “per quando sarà tornato in bonis”). In altre parole, il soggetto convenuto dal curatore in un giudizio civile ordinario di recupero del credito (ma lo stesso vale naturalmente anche nel caso in cui sia il Fallimento ad essere convenuto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attesa la natura sostanziale di convenuto della parte opponente: cfr., fra le tante, Cass., sez. lav., 24 giugno 2015, n. 13117) potrà solo paralizzare la pretesa del Fallimento eccependo in compensazione un proprio controcredito, senza tuttavia ambire ad ottenere in quella sede anche una pronuncia di condanna del curatore al pagamento della somma di denaro in eccedenza che dovesse residuare dalla differenza aritmetica fra le reciproche ragioni di credito e di debito. Una domanda del genere sarebbe inammissibile nel giudizio ordinario di cognizione se proposta dopo la dichiarazione di fallimento, oppure improcedibile se proposta prima del fallimento e poi riassunta nei confronti del curatore fallimentare.
Va precisato che la giurisprudenza ritiene ammissibile l’eccezione riconvenzionale di compensazione anche nell’ipotesi in cui il creditore (convenuto in giudizio dal curatore per ottenere il pagamento di una somma dovuta al fallito) non abbia preventivamente chiesto l’ammissione al passivo del proprio credito (Cass., sez. III, 10 gennaio 2012, n. 64; Cass., sez. I, 14 luglio 2011, n. 15562; Trib. Nola, sez. II, 20 settembre 2007 in banca dati Ius Explorer; per la dottrina, cfr. Bonocore e Bassi, Trattato di diritto fallimentare, vol. II, Padova, 2010, 316), oppure nell’ipotesi in cui pur avendo chiesto l’ammissione al passivo del proprio credito sia stato escluso con provvedimento del giudice delegato divenuto definitivo (cfr. la giurisprudenza richiamata in Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, sub. art. 56, Padova, 2013, 362).
A questa tesi si contrappone l’orientamento giurisprudenziale che ritiene invece che la compensazione – sia che assuma il carattere di eccezione riconvenzionale o di domanda riconvenzionale – possa essere riconosciuta solo in sede fallimentare: “in tema di fallimento, l’accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali poiché il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto soltanto in sede fallimentare e, anche se dedotto solo in via di eccezione, presuppone l’accertamento del debito del fallito” (Cass., sez. II, 4 settembre 2014, n. 18691; Cass., sez. I, 27 marzo 2008, n. 7967; Cass., sez. I, 12 giugno 2007, n. 13769; nello stesso senso sembrerebbe orientato anche Trib. Savona 3 novembre 2015 in www.ilcaso.it);
- in sede stragiudiziale, la dichiarazione di volersi avvalere della compensazione rivolta dal debitore-creditore del fallito al curatore in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 56 L.F. produce l’estinzione dei reciproci crediti, senza la necessità di una manifestazione di volontà da parte degli organi della procedura fallimentare (e senza quindi la necessità per il curatore di acquisire le autorizzazioni previste dall’art. 35 L.F. per la conclusione ad esempio di transazioni e di accordi finalizzati alla riduzione di crediti).
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