Tribunale di Asti – Fallimento e interruzione automatica del processo: decorrenza del termine di riassunzione dalla conoscenza legale dell’evento.

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Data di riferimento: 
18/05/2015

Tribunale di Asti 18 maggio 2015 - Est. Mussa.

Apertura del fallimento – Art. 43, terzo comma, L.F. - Interruzione ex lege del processo – Sopravvivenza della rappresentanza processuale – Tutela degli interessi dei creditori - Obbligo di informazione del curatore.

Apertura del fallimento - Interruzione automatica del processo - Prosecuzione   o riassunzione – Termine di tre mesi – Analogia con le altre ipotesi di interruzione ex lege – Identica ratio.

Fallimento - Interruzione del processo – Riassunzione - Decorrenza del termine - Conoscenza legale – Tardività – Parte che eccepisce - Onere della prova.

 Fallimento - Interruzione del processo – Riassunzione di posizioni attive - Decorrenza del termine - Conoscenza legale dell’evento tramite dichiarazione, notificazione o certificazione – Assenza di atto legale – Declaratoria ricognitiva del giudice – Necessità.

L’art. 43 L.F., con il terzo comma (aggiunto dall’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto, al fine di cristallizzare la situazione patrimoniale dell’impresa fallita ed evitare la prosecuzione di processi che darebbero luogo a titoli la cui efficacia sarebbe di difficile determinazione, un nuovo caso d’interruzione automatica ex lege del processo, conseguente all’apertura del fallimento, mentre in precedenza anche nell’ipotesi di fallimento della parte, l’interruzione del processo derivava  ex art. 300 c.p.c. dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell’evento interruttivo ad opera del procuratore costituito della parte medesima, in difetto della quale il processo proseguiva tra le parti originarie. La rappresentanza processuale sopravvive, comunque anche ora, al fallimento per l’esigenza di tutelare gli interessi dei soggetti che potrebbero risultare danneggiati dall’evento interruttivo; ciò implica di conseguenza un obbligo del procuratore di informazione del curatore al fine di permettergli di formulare le opportune valutazioni a riguardo della gestione fallimentare e di eventualmente esercitare il proprio diritto di difesa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Una volta interrotto il giudizio ai sensi dell’art. 43 L.F., questo deve essere proseguito ex art. 302 c.p.c. o riassunto ex art. 303 c.p.c. dal curatore se il fallito era attore o nei confronti del curatore, se il fallito era convenuto, entro il termine, ora di 3 mesi, a pena di estinzione ex art. 305 c.p.c.,  stante che non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, in caso di interruzione conseguente a fallimento, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi d’interruzione automatica, attesa l’identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate, che le accomuna. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il  termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. si deve ritenere decorra nei casi d’interruzione automatica del processo non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza legale della parte interessata alla riassunzione medesima e  l’onere della prova della legale conoscenza dell’evento interruttivo nella data anteriore al trimestre precedente la riassunzione incombe sulla parte che ne eccepisce l’intempestività, non potendo farsi carico all’altra dell’onere di fornire una prova negativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La conoscenza legale per la decorrenza del termine di riassunzione deve essere riferibile a una dichiarazione, notificazione o certificazione dell’evento non essendo sufficiente una mera acquisizione aliunde della notizia e ciò al fine di garantire una piena tutela del diritto di difesa.Ne consegue, pertanto, che l’interruzione ex art. 43 L.F., seppur operante di diritto, necessita,nel caso in cui non sia individuabile un atto legale di conoscenza dell’evento interruttivo per il curatore e laddove si tratti di posizioni attive e non passive, di una declaratoria ricognitiva da parte del giudice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13617.pdf

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