Corte di Cassazione – Ammissione al passivo fallimentare del credito fondiario: non idoneità all’interruzione della prescrizione della garanzia nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 07 luglio 2016 n. 13940 - Pres. Vivaldi, Rel. Barreca.
Fallimento – Credito fondiario - Domanda di ammissione al passivo - Sede di verifica – Accertamento dell’esistenza del credito e della garanzia ipotecaria - Sede di reparto – Sussistenza del bene ipotecato nell’attivo fallimentare – Requisito necessario per il riconoscimento del privilegio.
Fallimento – Credito fondiario - Ammissione al passivo - Immobile ipotecato – Retrocessione al patrimonio del fallito – Riconoscimento del privilegio – Richiesta tardiva - Ammissibilità.
Mutuo fondiario – Fallimento del debitore – Credito ipotecario – Estinzione dell’efficacia della garanzia ex art. 2847 c.c. – Ammissione al passivo in privilegio – Atto interruttivo - Liquidazione del bene in sede concorsuale – Condizione necessaria per il riconoscimento del privilegio.
Mutuo fondiario – Fallimento del debitore – Bene gravato dal vincolo ipotecario anteriormente ceduto – Creditore ipotecario - Ammissione al passivo del credito – Garanzia ipotecaria - Efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2880 c.c. nei confronti dell’acquirente – Esclusione – Espropriazione ex art. 2808 – Processo esecutivo - Mancato esercizio nei confronti del terzo entro i vent’anni dall’acquisto – Prescrizione del diritto di garanzia – Deroga ex art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646 – Irrilevanza.
L’ammissione al passivo fallimentare di un credito assistito da privilegio speciale o da ipoteca su determinati beni non presuppone che questi siano già presenti nella massa, non potendosi escludere la loro acquisizione successiva nell’attivo fallimentare, in quanto “è a tal fine sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l’accertamento dell’esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del reparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l’effettiva realizzazione del privilegio” (Cass. S.U. 20 dicembre 2001 n. 1606). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In caso di retrocessione al patrimonio del fallito di un bene immobile su cui è iscritta ipoteca, è consentita anche la domanda tardiva di ammissione in privilegio ipotecario (conf. Cass. 24 giugno 2015 n. 13090). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto da parte del creditore ipotecario opera come atto interruttivo della prescrizione non solo del diritto di credito ma anche del diritto di garanzia (o come fatto impeditivo del decorso del ventennio per l’efficacia dell’iscrizione ipotecaria) a condizione che il bene si trovi già acquisito alla massa fallimentare al momento della presentazione della domanda di insinuazione o venga successivamente acquisito alla massa fallimentare, sicché la sua liquidazione possa avvenire in sede concorsuale su iniziativa del curatore. Pertanto, se il bene su cui grava il diritto di prelazione non viene ad essere compreso nella massa fallimentare, rispetto ad esso, il creditore, pur se insinuato al passivo in privilegio, non potrà far valere il privilegio al momento del riparto dell’attivo in quanto la garanzia reale non si è realizzata con l’espropriazione del bene in sede concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di ipoteca, l’art. 2880 cod. civ. detta una disciplina che distingue il diritto di espropriare il bene (che spetta al creditore nei confronti del terzo acquirente) dal diritto di credito (che spetta al creditore nei confronti del debitore), in modo che, per evitare la prescrizione dell’ipoteca verso il terzo acquirente, il creditore è tenuto ad esercitare il diritto di espropriazione del bene ipotecato promuovendo nei termini il processo esecutivo individuale contro il terzo, posto che l’ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia. La regola non trova deroga nemmeno nel disposto dell’art. 20 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646 (applicabile ratione temporis) che, nell’ipotesi di mancanza della notificazione del subentro dei successorio a titolo universale o particolare e degli aventi causa, prevede che gli atti giudiziari, compresi quelli di rinnovazione di ipoteche e di interruzione della prescrizione di esse, possono essere diretti contro il debitore iscritto; in tale eventualità, il privilegio riconosciuto al creditore fondiario è dato dalla possibilità di promuovere l’azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, rivolgendo a quest’ultimo gli atti relativi, anche quando il bene sia stato venduto a terzi (principio di diritto).
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