Tribunale di Vicenza – Concordato preventivo: regolamento del procedimento competitivo ex art. 163 bis L.F. e sua possibile eventuale modifica.
Tribunale di Vicenza, Sez. Fall., 03 maggio 2016 - Pres. Borella, Rel. Pitinari.
Concordato preventivo in continuità – Contenuto della proposta - Affitto e successiva cessione di ramo d’azienda – Altri ulteriori impegni assunti dall’offerente – Tribunale – Procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. - Adeguamento del regolamento.
Laddove un piano di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. preveda la stipula, entro una data prefissata, con una società già individuata di un contratto di cessione di ramo d’azienda, nonché la prosecuzione, sino alla stessa data, di un contratto d’affitto del medesimo ramo già pendente con detta società, e laddove il contratto d’affitto risulti formalmente collegato con un contratto estimatorio avente ad oggetto il relativo magazzino ed, inoltre, l’offerente si sia impegnata, in caso di omologa a suo favore del concordato, a subentrare alla società proponente, liberandola, in un contratto di leasing in essere con un istituto di credito, accollandosi le rate scadute anteriormente alla domanda di concordato ed altresì quelle successivamente maturate e maturande, il Tribunale, qualora abbia con decreto conseguentemente disposto l’instaurazione del procedimento competitivo di cui all’art. 163 bis L.F. per la sola cessione del ramo d’azienda, revoca tale provvedimento e dispone l’apertura di un nuovo procedimento, ai sensi della stessa disposizione, contenente l’impegno irrevocabile per gli eventuali offerenti ad assumersi anche tutti gli altri impegni collegati alla cessione, in conformità a quanto prospettato dall’originario offerente, precisando il prezzo minimo delle offerte e stabilendo, tra l’altro, che, in caso di parità, venga preferita quella che preveda la stipula del nuovo contratto nel più breve tempo possibile. (Pierluigi Ferrini –Riproduzione riservata)
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