Tribunale di Biella - Fallimento - Interruzione del processo - Riassunzione ed effettiva conoscenza.
Tribunale di Biella 05 marzo 2009 - Est. Reggiani.
Procedimento civile - Fallimento - Interruzione del processo - Riassunzione - Decorrenza del termine - Effettiva conoscenza - Illegittimità costituzionale - Rilevanza.
E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento ex art. 43 comma 3 l.f. (comma introdotto dall'art. 41 d.l.vo 5/06) - e non dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo - il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita o comunque diversa dai soggetti che hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento. (er)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on.line www.ilcaso.it )
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Tribunale di Biella 5 marzo 2009.pdf | 229.48 KB |