Corte di Cassazione – Accertamento di crediti fiscali risalenti ad epoca anteriore al fallimento: necessità della notifica, oltre che al curatore, anche al fallito per riconoscergli il diritto alla difesa.
Corte di Cassazione, Sez. Trib. civ., 18 marzo 2016 n. 5392 – Pres. Bielli, Rel. Scoditti.
Fallimento – Accertamento tributario – Notifica al solo curatore – Inerzia del curatore –Notifica al contribuente – Condizione necessaria per consentirgli di difendersi.
L’accertamento tributario che rilevi a carico di una società fallita maggiori redditi d’impresa e conseguentemente maggiori tributi IRPEG, IVA e IRAP, ove inerente a crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare mediante ammissione al passivo, ma anche allo stesso contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto e resta esposto ai riflessi della definitività dell’atto impositivo. Ne deriva che, qualora il curatore, che gode di una rappresentanza processuale che si estende a tutte le controversie relative ai rapporti compresi nel fallimento e che sarebbe, pertanto, libero d’agire nell’interesse di ciascun soggetto rappresentato e, dunque, anche del medesimo contribuente, si disinteressi del rapporto tributario, l’accertamento operato dall’ufficio non può considerarsi definitivo, onde i suoi effetti non possono decorrere per il fallito (che, qualora il curatore avesse impugnato l’atto impositivo non sarebbe stato parte necessaria nel processo) se non dal momento in cui sia stata eseguita nei suoi confronti la notifica del relativo avviso, in modo da porlo nell’effettiva condizione di potersi difendere. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/CCF07042016_2.pdf