T.A.R. Marche – Questione pregiudiziale rimessa alla CGUE: Apertura di una procedura di concordato preventivo ex art. 186 bis L.F. e revocabilità di un contributo pubblico autorizzato UE.
T.A.R. Marche, Sez. I, 02 aprile 2016, n. 188 – Pres. Filippi, Rel. Capitanio.
Concordato preventivo ex art. 186 bis L.F. – Revocazione di un contributo pubblico autorizzato UE – Dubbi – Questione pregiudiziale – Rimessione alla Corte di Giustizia UE.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, non definitivamente pronunciando sul ricorso innanzi a sé pendente avente ad oggetto la revocabilità di un contributo pubblico autorizzato UE, ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di Giustizia della Comunità Europea i seguenti quesiti interpretativi:
“1. In via preliminare, se l’art. 1, par. 7, let. c), del Reg. n. 800/2008 riguarda solo le procedure che possono essere aperte d’ufficio dalle autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati membri (in Italia, ad esempio, il fallimento) oppure anche quelle che possono essere avviate solo su istanza dell’imprenditore interessato (come è nel diritto nazionale il concordato preventivo). Questo perché la norma parla di “apertura nei loro confronti” di una procedura concorsuale per insolvenza.
2. Nel caso in cui si dovesse ritenere che il Reg. n. 800/2008 riguarda tutte le procedure concorsuali, se, con specifico riferimento all’istituto del concordato preventivo con continuità di cui all’art. 186-bis R.D. n. 267/1942, l’art. 1, par. 7, let. c) del Reg. CE n.800/2008 va interpretato nel senso che la semplice sussistenza dei presupposti per l’apertura di una procedura concorsuale a carico dell’imprenditore che aspira ad ottenere un contributo a valere sui fondi strutturali inibisca la concessione del finanziamento oppure obblighi l’autorità nazionale di gestione a revocare i finanziamenti già concessi o se, al contrario, la situazione di difficoltà va verificata in concreto tenendo conto, ad esempio, dei tempi di apertura della procedura, del rispetto da parte dell’imprenditore degli impegni assunti e di ogni altra circostanza rilevante”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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