Tribunale di Pisa – Condizione di ammissibilità della degradazione, in sede di concordato, dei crediti tributari degli enti locali senza collocazione sussidiaria.

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Data di riferimento: 
26/02/2016

 

Tribunale di Pisa 26 febbraio 2016 – Pres. Sammarco, Est. Zucconi.

 

Concordato preventivo – Credito tributario degli enti locali – Non previsione della collocazione sussidiaria – Degradazione in misura pari a quella dei chirografari –Asseverazione del professionista. – Alterazione  dell’ordine delle  cause di prelazione – Esclusione.

 

La degradazione dei crediti tributari degli enti locali contemplati dall’art. 2752, terzo comma, c.c.,    privi della collocazione sussidiaria sugli immobili di cui all’art 2776 c.c., che consista nell’attribuzione agli stessi della medesima percentuale riservata ab origine ai crediti di natura chirografaria, non costituisce alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione, laddove nella relazione giurata del professionista di cui all’art. 160, secondo comma, L.F. sia asseverato che in caso di liquidazione quei tributi non potrebbero trovare soddisfazione sul ricavato della vendita della massa mobiliare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14492.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: