Tribunale di Tolmezzo - Istruttoria prefallimentare - Prova dei presupposti di fallibilità.

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Data di riferimento: 
14/10/2008

TRIBUNALE ORDINARIO DI TOLMEZZO - 14 ottobre 2008
dott. Antonio Cumin Presidente
dott. Lorenzo Massarelli Giudice rel.
dott. Alessia Bisceglia Giudice

Al fine di verificare il presupposto soggettivo per il fallimento si impone la sola analisi degli indici di cui al novellato art. 1 L.Fall., senza riferirsi ai tradizionali criteri di cui all'art. 2083 c.c.

La regola di cui all'art. 1, secondo comma, L. Fall. ("gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale ... i quali dimostrino il possesso congiunto ...") non pone un'eccezione affidata alla sola volontà delle parti (il che sarebbe incompatibile con la natura e le finalità del procedimento prefallimentare) bensì esprime una norma di chiusura finale di tipo istruttorio, nel senso che il fallimento va dichiarato ogniqualvolta i mezzi istruttori proposti dal debitore o ammessi d'ufficio non dimostrino l'assenza del presupposto soggettivo; tale conclusione si trae anche dalla lettura della Relazione illustrativa del D.Lgs. n° 169/2007.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]