Corte di Cassazione – Non revocabilità ex art. 67 L.F. delle rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell’imprenditore fallito.
Corte di Cassazione, Sez I civ., 15 febbraio 2016 n. 2903 – Pres. Ceccherini, Rel. Didone.
Fallimento – Imprenditore - Rimesse effettuate su conto corrente bancario scoperto – Accordi tra fallito e banca – Prova – Operazioni bilanciate – Funzione solutoria - Esclusione - Non revocabilità.
Fallimento - Conto corrente dell’imprenditore fallito – Rimesse effettuate dal terzo garante - Adempimento dell’obbligazione di garanzia nei confronti della banca – Non Revocabilità.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 17195/2014 e n. 1834/2011), per potersi escludere la revocabilità ex art 67 L.F. delle rimesse bancarie affluite su un conto corrente scoperto dell’imprenditore fallito, è necessario che, in virtù di accordi intervenuti tra lo stesso e la banca (intese risultanti anche da “comportamenti concludenti”, tali da farli ritenerli sussistenti), quelle rimesse fossero destinate a costituire la provvista in vista di contestuali o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati a favore di terzi, e, pertanto, costituissero operazioni bilanciate tali da escludere la funzione solutoria delle stesse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente bancario dell’imprenditore, poi fallito, non sono revocabili laddove lo stesso non abbia, attraverso la rimessa, posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore titolare del conto, ma abbia adempiuto in qualità di terzo fideiussore l’obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice (obbligazione autonoma, ancorché accessoria e di contenuto identico rispetto all’obbligazione principale),, senza utilizzare una provvista del debitore e senza poi rivalersi, prima del di lui fallimento, nei suoi confronti. (Pierluigi Ferrini _ Riproduzione riservata)
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