Tribunale di Massa – Istanza di ammissione alla procedura di concordato con riserva e decreto del tribunale che ne riconosce l’urgenza: onere del ricorrente di consultare il fascicolo d’ufficio.
Tribunale di Massa 09 ottobre 2015 – Pres. Est. Fabbrizzi.
Concordato preventivo con riserva – Urgenza del procedimento - Decreto del tribunale – Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - Assenza di comunicazione – Consultazione del fascicolo d’ufficio - Onere del ricorrente.
Non ricorrono gli estremi per la rimessione in termini, ex art. 153, comma secondo c.p.c., del ricorrente che, dopo aver presentato istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, non abbia provveduto a depositare entro il termine assegnatogli dal tribunale il piano, la proposta e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 L.F., anche laddove non gli sia stato comunicato dalla cancelleria fallimentare il decreto dello stesso tribunale con il quale è stata dichiarata l’urgenza del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e ciò in quanto, in mancanza di un preciso onere di comunicazione apprestato al riguardo dalla disciplina regolatrice del concordato preventivo, sopravviene la disciplina residuale di conoscibilità dei decreti prevista dal codice di rito che prevede l’inserimento degli stessi nel fascicolo d’ufficio, liberamente consultabile dalle parti e dai loro procuratori (art.76 disp. att. c.p.c.), con la conseguenza che costituiva un preciso onere del ricorrente consultare il fascicolo d’ufficio onde essere adeguatamente edotto del provvedimento che aveva decretato l’urgenza della procedura escludendo l’applicabilità della disciplina della sospensione e proroga dei termini nel periodo feriale. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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