Tribunale di Firenze – Diritto al rilascio del DURC nei confronti del debitore che abbia presentato una domanda di concordato ex art. 161, sesto comma, L.F.
Tribunale di Firenze 21 dicembre 2015 – Est. Davia.
Concordato preventivo con riserva – Presentazione della domanda - Omesso pagamento dei contributi nei mesi precedenti – Rilascio del DURC – Ammissibilità – Art. 3, comma 2 punto b), D.M. 30 gennaio 2015 - Sospensione dei pagamenti in forza di disposizione legislativa – Art.168 L.F. e divieto dei pagamenti anteriori – Regolarità contributiva - Sussistenza.
Concordato con continuità aziendale –- Art. 5 D.M. 30 gennaio 2015 – Obbligo della regolarità contributiva – Piano ex art. 161 L.F. – Integrale soddisfazione dei crediti contributivi – Previsione necessaria – Concordato in bianco – Fattispecie dissimile - Sospensione giustificata fino alla predisposizione del piano.
Ha diritto al rilascio del DURC da parte dell’ I.N.P.S. il debitore anche qualora abbia omesso il versamento dei contributi nei mesi ( nel caso specifico due mesi) immediatamente precedenti la presentazione da parte sua della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo anche con riserva e ciò in quanto l’art. 3, comma 2 punto b), de l D.M. 30 gennaio 2015 stabilisce che la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”, tra le quali è innegabile si debba far rientrare l’art. 168 L.F. che, al fine di non consentire la violazione della par condicio creditorum, vieta di procedere al pagamento dei crediti sorti anteriormente all’apertura del concorso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
La speciale norma di cui all’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015, che al punto 5), con riferimento in particolare all’ipotesi di cui al punto 1) dello stesso articolo, di concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F., stabilisce che “l’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti…dalla pubblicazione nel registro delle imprese” e che allo stesso punto 1) pone la condizione, perché l’impresa nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese ed il decreto di omologazione si possa considerare regolare, “ che nel piano ex art. 161 L.F. sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’I.N.P.S., dell’ I.N.A.I.L. e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge”, non trova applicazione, fino alla scadenza dei termini concessi dal tribunale, nel caso, come quello di specie, di domanda di concordato in bianco, alternativamente finalizzata alla presentazione di una proposta di concordato con continuità aziendale o di accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto in quel momento non vi è ancora un piano sulla base del quale effettuare la valutazione richiesta dalla disposizione di cui trattasi. (Pierluigi Ferrini .- Riproduzione riservata)
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