Tribunale di Rovigo – Istanze per contrarre o mantenere finanziamenti, ex art. 182 quinquies L.F., proposte in sede di concordato prevenivo con continuità aziendale.
Tribunale di Rovigo 26 novembre 2015 – Pres. D'Amico – Est. Martinelli.
Concordato preventivo con riserva – Istanza per contrarre nuovi finanziamenti – Mantenimento di linee di credito autoliquidanti – Possibilità di accoglimento – Art. 182 quinquies L.F. novellato.
Può trovare accoglimento la successiva istanza con cui il debitore, subito dopo aver depositato un ricorso, ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F., per l’ammissione ad un concordato preventivo con continuità aziendale ed aver ottenuto dal tribunale la concessione del termine di sessanta giorni per il deposito del piano o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, richieda, ai sensi dell’ art. 182 quinquies L.F., l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ed a mantenere, ai sensi del novellato IV comma di tale disposizione, le linee di credito autoliquidanti in essere al momento della presentazione della domanda, producendo in allegato l’attestazione di un professionista che attesti che tali finanziamenti sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria del patrimonio aziendale. Ciò vieppiù in quanto detto comma, come aggiunto dall’art 1, lettera b) del D.L. 83/2015, risulta ultroneo, posto che le norme disciplinanti la procedura concordataria prevedono, in assenza di una istanza di sospensione o di scioglimento ai sensi dell’art. 169 bis L.F., la prosecuzione automatica dei contratti pendenti (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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