Tribunale di Padova – Concordato preventivo con continuità aziendale, chiusura della procedura a seguito dell’ omologa. Poteri del tribunale nella successiva fase esecutiva e cautele disponibili per gli operatori del mercato.
Tribunale di Padova 29 luglio 2015 – Pres. Est. Maiolino
Concordato preventivo con continuità aziendale – Omologazione - Richiesta della società - Provvedimento del Tribunale - Registro delle imprese – Annotazione della chiusura della procedura ex art. 181 L.F..
Concordato preventivo con continuità aziendale – Omologazione - Ritorno in bonis della società - Fase esecutiva – Gestione ad opera degli amministratori – Rispetto del piano – Tribunale –Potere autorizzativo – Esclusione - Ruolo di controllo – Violazioni significative – Avviso ai creditori.
Concordato preventivo con continuità aziendale – Fase esecutiva - Atti gestori – Validità – Operatori del mercato – Possibilità di consultazione del registro delle imprese – Ulteriori informazioni disponibili - Tenuta del piano - Situazione di bilancio.
Non vi è ragione per la quale il Tribunale possa negare alla società, che ne faccia richiesta al fine di rendere edotti gli operatori del mercato di tale circostanza, l’emissione di un provvedimento che disponga che sia annotata nel registro delle imprese l’avvenuta chiusura a seguito dell’omologa, ai sensi dell’art. 181 L.F., della procedura di concordato con continuità aziendale cui la stessa società era stata precedentemente ammessa, e ciò pur proseguendo la fase di esecuzione del concordato medesimo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Una volta omologato il concordato in continuità la società, nuovamente in bonis, è restituita al suo organo gestorio che deve operare nel rispetto del piano, con la conseguenza che sia gli atti che vi si attengono, sia quelli che se ne discostano, non necessitano di alcuna autorizzazione da parte del tribunale, cui è riservato da tale momento solo un potere di controllo, tramite il commissario giudiziale che la società nella fase esecutiva deve costantemente tenere informato, dell’attività gestoria svolta dagli amministratori e del verificarsi di eventuali significative violazioni affinché i creditori allertati possano eventualmente attivare il procedimento di risoluzione del concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il fatto che la società stia eseguendo il concordato non costituisce circostanza idonea ad “invalidarne” gli atti gestori quand’anche difformi dal piano; l’unico rischio per gli operatori di mercato che vengano in rapporto con essa è, pertanto, rappresentato dal fatto di operare con una società che sta risanando le proprie finanze e che deve devolvere parte dei propri flussi di cassa al pagamento di debiti pregressi. Il terzo ha, comunque,, a disposizione informazioni molto più pregnanti rispetto al mero dato formale della apertura e chiusura della procedura concordataria, in quanto, oltre alla facoltà di prendere visione del decreto di omologa pubblicato nel registro delle imprese che conferma l’ assoggettamento di quella società al controllo degli organi della procedura, gli è offerta la possibilità, qualora abbia un concreto e tutelabile interesse, di chiedere al commissario informazioni in ordine alla tenuta del piano e di esaminare i bilanci della società che, dopo l’omologa del concordato, deve tornare ad operare in equilibrio finanziario non godendo più dell’esenzione di cui all’art. 182 sexies L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=13331.php