Corte di Cassazione – Irragionevole durata della procedura fallimentare e liquidazione del danno.

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Data di riferimento: 
19/05/2015

 

Cassazione Civile, Sez. VI - 2, 19 maggio 2015, n. 10233 – Pres. Rel. S. Petitti

 

Fallimento – Procedura fallimentare – Ragionevole durata del processo – Procedimenti particolarmente complessi – Criteri qualificativi – Prolungamento della durata.

 

Fallimento – Procedura fallimentare – Irragionevole durata del processo – Risarcimento del danno – Criteri di liquidazione – Criteri stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo – Scostamento ragionevole del Giudice nazionale – Motivazione.

 

Fallimento – Procedura fallimentare – Irragionevole durata del processo – Risarcimento del danno – Criteri di liquidazione – Criteri stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo – Scostamento ragionevole del Giudice nazionale – Valore del credito ammesso al passivo – Parametro non vincolante – Incidenza sull’indennizzo – Indennizzo al di sotto della soglia minima.

 

Fallimento – Procedura fallimentare – Irragionevole durata del processo – Risarcimento del danno – Legge 134 del 2012 – Disposizioni non retroattive.

 

La durata ragionevole delle procedure fallimentari di media complessità può essere stimata in cinque anni, elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti notevolmente complesso, ovvero in presenza di un numero elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura, ma autonomi e quindi a loro volta di durata condizionata dalla complessità del caso, oppure della pluralità delle procedure concorsuali interdipendenti. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

In tema di risarcimento del danno per irragionevole durata della procedura fallimentare il Giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), potendo tuttavia discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617 del 2001; Cass. n. 17922 del 2010). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Il Giudice, pur potendosi discostare dagli ordinari criteri di liquidazione del danno per irragionevole durata del processo elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, non può considerare come vincolante e come limite massimo il valore del credito ammesso al passivo. Invero, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la maggiore o minore entità della posta in gioco può incidere sulla misura dell’indennizzo, consentendo al Giudice di scendere anche al di sotto della soglia minima prevista dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, ma non di parificare la liquidazione al valore della causa in cui si è verificata la violazione. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Le disposizioni introdotte dal D.L. 83 del 2012, convertito con modificazione dalla legge n. 134 del 2012, che prevedono che l’indennizzo non possa superare il, valore della causa in relazione alla quale viene richiesto (disposizioni cui non può riconoscersi natura di norme di interpretazione autentica in quanto non vi è nulla che possa  indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire alle stesse efficacia retroattiva), non sono applicabili ratione temporis se non a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]