Corte d’Appello di Ancona – Termine annuale per il fallimento del socio illimitatamente responsabile di una S.n.c.: dies a quo; prescrizione o decadenza; rapporto con il fallimento della società. Spese processuali.
Corte d’Appello di Ancona, 21 novembre 2014 – Pres. Rel. S. Formiconi
Fallimento – Società in nome collettivo – Fallimento del socio illimitatamente responsabile – Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. – Art. 10 L.F. – Art. 147, comma 2, L.F. – Termine annuale – Dies a quo – Cancellazione dal Registro delle imprese – Estinzione dell’ente societario.
Fallimento – Società in nome collettivo – Fallimento del socio illimitatamente responsabile – Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. – Art. 10 L.F. – Art. 147, comma 2, L.F. – Termine annuale – Presunzione di fallibilità – Cancellazione dal Registro delle imprese – Pubblicità – Dies a quo – Cessazione dell'attività di impresa – Presupposto incerto.
Fallimento – Società in nome collettivo – Fallimento del socio illimitatamente responsabile – Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. – Art. 10 L.F. – Termine annuale – Cancellazione dal Registro delle imprese – Prescrizione o decadenza – Dies ad quem – Pubblicazione della sentenza di fallimento – Certezza – Istanza di fallimento tempestiva – Effetti prenotativi – Inesistenza.
Fallimento – Società in nome collettivo – Fallimento del socio illimitatamente responsabile – rapporto unidirezionale – Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. – Revoca del fallimento.
Fallimento – Società in nome collettivo – Fallimento del socio illimitatamente responsabile – Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. – Art. 147, comma 2. L.F. – Art. 10 L.F. – Termine annuale – Dies a quo – Cancellazione dal Registro delle imprese – Spese di giustizia – Compensazione.
Lo scioglimento di una società in nome collettivo non comporta né l’estinzione della società stessa, che continua ad esistere pur sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente ai soci, i quali restano illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal Registro delle imprese. È pertanto solo da tale ultimo momento che decorre il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento in estensione dei soci, ai sensi dell’art. 10 L.F. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
Con riferimento al termine annuale di cui agli artt. 10 e 147 L.F., la normativa stabilisce una presunzione di fallibilità entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. La finalità del registro delle imprese è infatti quella di far conoscere le vicende riguardanti l’esercizio aziendale e, pertanto, solo la cancellazione dal registro (dato formale) rappresenta il dies a quo certo per individuare l’intervenuta cessazione dell’attività imprenditoriale del debitore e assicurare a quest’ultimo, laddove abbia effettivamente cessato l’attività, di rendere noto l’evento secondo il sistema pubblicistico previsto dall’ordinamento e di non restare assoggettato alla possibilità dell’esecuzione concorsuale oltre il limite temporale di un anno. Alla cancellazione dal registro delle imprese non è equiparabile la mera, effettiva, cessazione dell’attività d’impresa (dato sostanziale), che non integra un presupposto certo. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
Il termine di un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese, previsto dall’art. 10 L.F. per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa, non opera come termine di prescrizione o decadenza, ma costituisce un limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento. La funzione di detto termine non è tanto quella di tutelare i creditori rispetto all’inatteso venir meno della qualifica di imprenditore commerciale nel debitore, quanto piuttosto quella di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, ponendo un preciso sbarramento alla possibilità di dichiarare il fallimento. Ne consegue che il dies ad quem del termine annuale previsto dall’art. 10 L.F. è necessariamente quello della pubblicazione della sentenza di fallimento e che l’istanza di fallimento tempestivamente presentata dal creditore non produce effetti prenotativi, dal momento che la semplice presentazione dell’istanza non sarebbe conoscibile da parte dei terzi, i quali resterebbero esposti per tutta la durata del procedimento al rischio di contatti con un soggetto fallibile. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
Il rapporto tra il fallimento della società e quello relativo al socio illimitatamente responsabile si configura come unidirezionale, nel senso che la dichiarazione di fallimento del socio trova il proprio presupposto nella dichiarazione di fallimento della società, la cui nullità travolge anche l’altra dichiarazione, mentre altrettanto non può dirsi per il caso contrario. La revoca del fallimento del socio illimitatamente responsabile non comporta pertanto la revoca del fallimento della società. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
Le obiettive incertezze interpretative sul dies a quo per la decorrenza del termine annuale per la dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di una S.n.c. legittimano l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Corte d'Appello di Ancona 21 novembre 2014.pdf | 3.33 MB |