Tribunale di Brescia – Possibilità per il creditore pignoratizio di procedere alla realizzazione della garanzia anche in assenza della previa insinuazione al passivo del proprio credito in via privilegiata.
Tribunale di Brescia 27 gennaio 2015 – Pres. Sabbadini – Est. Busato.
Fallimento – Escussione della garanzia – art. 53 L.F. - Ammissione al passivo del credito garantito – Direttiva comunitaria 2002/47 – Apparente contrasto – Controllo preventivo del tribunale – Esclusione – Controllo solo successivo.
L’interpretazione dell’art. 53 L.F che vorrebbe che la facoltà di vendita diretta delle attività finanziarie oggetto di pegno al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia (facoltà prevista anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione dall'art.4 del D.Lvo.21 maggio 2004 n.170 di attuazione della direttiva comunitaria 2002/47) debba, in caso di fallimento del debitore pignoratizio, essere preceduta dall’ammissione al passivo fallimentare con privilegio del credito garantito, risulta contrastare con il disposto dell’art. 4, comma 4 lettera b) di detta direttiva che prevede espressamente che le modalità di realizzo delle garanzie finanziarie non possano prescrivere l’obbligo “che le condizioni di realizzo siano approvate da un tribunale, un pubblico ufficiale o altra persona”. Dal momento che il termine “condizioni di realizzo” pare riferirsi ai presupposti per la realizzazione della garanzia può fondamentalmente dubitarsi della correttezza di detta interpretazione, parendo che la norma comunitaria voglia escludere il controllo preventivo del tribunale nella realizzazione della garanzia, tanto più che il punto 17) dei “considerando” della stessa direttiva prevede per gli Stati membri la possibilità di conservare o introdurre un controllo, ma parrebbe solo “a posteriori”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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