Tribunale di Treviso – Mandato fiduciario e fallimento della società partecipata.

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Data di riferimento: 
13/01/2015

 

Tribunale di Treviso 13 gennaio 2015 – Giudice Passarelli.

 

Contratto di mandato fiduciario – Detenzione di una quota societaria – Fallimento della società partecipata – Prosecuzione degli effetti  - Diritto del fiduciario al compenso.

 

Il contratto di mandato, mediante il quale un fiduciante ha conferito ad un fiduciario l'incarico di costituire e detenere per suo conto una quota di capitale di una società terza, non si estingue a seguito del fallimento di questa, onde, qualora il mandante non abbia esercitato la facoltà  di revoca dell'incarico, il contratto in costanza del fallimento della società partecipata ha continuato a produrre i suoi effetti, ragion per cui il fiduciario ha diritto a percepire il compenso maturato per l'attività svolta fino alla chiusura del fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]