Tribunale di Venezia - Richiesta di scioglimento o sospensione dei contratti bancari in sede di proposta di concordato con riserva.
Tribunale di Venezia 20 gennaio 2015 – Pres. Farini – Est. Fidanzia.
Concordato con riserva – Istanza di scioglimento o sospensione dei contratti in corso di esecuzione – Ammissibilità – Favor per l'accesso al concordato – Sacrificio degli interessi dei creditori.
Domanda di ammissione al concordato con riserva – Richiesta ex art. 169 bis L.F. - Precisazione dell'indennizzo eventuale – Presupposto di ammissibilità - Necessario solo in sede di deposito del piano.
Concordato con riserva – Contratti bancari con patto di compensazione – Richiesta di scioglimento o sospensione – Contratti da ritenersi in corso di esecuzione – Obbligazioni della banca successivi ai finanziamenti – Sussistenza.
Concordato con riserva - Contratti bancari con patto di compensazione – Richiesta di scioglimento o sospensione – Dettaglio importi erogati e misura dell’indennizzo – Prova non necessaria.
La disciplina contenuta nell’art. 169 bis LF., che prevede la possibilità per il debitore di richiedere contestualmente alla presentazione del ricorso per concordato preventivo l’autorizzazione allo scioglimento o, in subordine, alla sospensione dei contratti in corso di esecuzione, è applicabile anche al concordato con riserva, dovendosi ritenere che il richiamo contenuto in detta disposizione all’art. 161 debba riguardare non solo il primo ma anche il sesto comma di tale norma. La ratio sottesa a quella disciplina consiste infatti nel favor per l’accesso al concordato e nella protezione della fase preparatoria del piano, anche con sacrificio degli interessi dei singoli creditori concorrenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non influisce sull’ammissibilità della richiesta di scioglimento o di sospensione di un contratto, avanzata in sede di presentazione della proposta di concordato con riserva, la circostanza che il ricorrente non abbia da subito precisato la misura dell’indennizzo che intende eventualmente riconoscere al contraente in bonis, in quanto è tenuto a precisarla solo al momento del deposito del piano e non prima. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata )
Laddove la richiesta di scioglimento o sospensione abbia ad oggetto contratti bancari con annesso patto di compensazione ( affidamento di linee di credito, conto corrente ordinario, conto anticipi, anticipo fatture) l’istituto dell’art. 169 bis L.F.può trovare regolare applicazione dal momento che non appare condivisibile l’assunto che gli stessi non rientrerebbero tra “ i contratti in corso di esecuzione”, non avendo la banca, una volta erogato il finanziamento, più alcuna obbligazione da adempiere. La banca, infatti, a seguito di tali accordi si obbliga a mettere a disposizione dei clienti dei fondi fino ad un limite contrattualmente pattuito o sino all’eventuale revoca delle linee di credito e, pertanto, fino al raggiungimento di tale limite o fino al momento dell’esercizio della revoca, continua ad essere obbligata ad erogare i fondi al cliente nei termini ed alle condizioni pattuite. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nell’ipotesi in cui non vengano specificati nel dettaglio gli importi erogati a favore delle banche a seguito della concessione delle linee di credito nonché le somme che si intenderebbe versare a titolo di indennizzo, non può comunque parlarsi di incompatibilità dei contratti bancari con patto di compensazione con il buon fine del piano concordatario in quanto quel patto stipulato anteriormente all’apertura della procedura concordataria impedisce il ripristino a favore della stessa di quel flusso di liquidità che, in caso di scioglimento o sospensione di tali accordi, sarebbe funzionale alla prosecuzione dell’attività d’ impresa e alla conseguente realizzazione della soluzione concordataria che si è manifestata nel ricorso ex art. 161, comma 6. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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