Corte di Cassazione – Assimilabilità dello stato passivo esecutivo al titolo esecutivo giudiziale.

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Data di riferimento: 
20/01/2015

 

Cassazione civile, Sez.I, 20 gennaio 2015, n. 892 – Pres. Rordorf – Est. Di Amato. 

 

Ripartizione dell'attivo fallimentare – Cognizione del giudice delegato – Decreto di esecutività  -  Assimilabilità al titolo esecutivo giudiziale – Interpretazione – Apprezzamento di fatto.

 

In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, oggetto della cognizione del giudice delegato sono solo le questioni relative alla gradazione dei crediti ed all'ammontare della somma distribuita e resta esclusa ogni altra questione  relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi che risulta riservata esclusivamente alla fase dell'accertamento del passivo. Il decreto del giudice delegato che, rendendo esecutivo lo stato passivo determina la misura del credito da soddisfarsi col riparto, svolge pertanto nella procedura fallimentare la stessa funzione svolta dalla sentenza passata in giudicato nell'esecuzione individuale, ove non opera  come decisione della controversia ma come  titolo esecutivo, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere nell'esecuzione.  Ne consegue che, in caso di reclamo, l'intepretazione del decreto di esecutività dello stato passivo si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici e giuridici. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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