Tribunale di Venezia – Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e azione revocatoria: le rimesse bancarie su conti privi di affidamento e su conti affidati.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/08/2014

Tribunale di Venezia, 5 agosto 2014 – Est. Zanon.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Revocatoria – Art. 49 d. lgs. n. 270/1999 – Ratio – Evitare utilizzo strumentale dell’azione revocatoria.

Azione revocatoria fallimentare – Presupposto soggettivo – Istituto bancario.

Azione revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie – Rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.

Azione revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie su conto affidato – Debiti liquidi ed esigibili.

La ratio dell’art. 49 del d. lgs. n. 270/1999, che, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, consente al commissario straordinario di esperire azione revocatoria solo se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali a scopo liquidatorio (salvo il caso di conversione in fallimento), è quella di evitare un utilizzo strumentale dell’azione revocatoria da parte dell’impresa ammessa alla procedura, non già con finalità di liquidazione, bensì di ristrutturazione. Conferma tale assunto l’espressa previsione secondo cui non è necessaria l’approvazione del piano di liquidazione nei casi di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento; in tali ipotesi, infatti, sempre ai sensi dell’art. 49, non vi è necessità alcuna che sussista tale piano ed è ben possibile che il curatore, autorizzato in tal senso dal Giudice Delegato, possa introdurre direttamente azioni revocatorie fallimentari. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

In materia di azione revocatoria fallimentare, con riferimento alla sussistenza del presupposto soggettivo della scientia decoctionis, non appare realistico ritenere che un istituto di credito, operatore professionale qualificato in grado di trarre dal mercato specifiche informazioni sulla situazione economico-finanziaria della propria cliente, radicato nel medesimo ambito territoriale, abbia omesso di effettuare le verifiche necessarie a fronte di una serie di elementi gravi, precisi e concordanti quali: a) eccedenza di passività correnti rispetto alle attività correnti e conseguente negativo del margine di disponibilità; b) eccedenza di attività immobilizzate (investimenti a lungo termine) rispetto alla sommatoria delle passività a lungo termine e del patrimonio netto, con conseguente saldo negativo del margine di struttura; c) molteplici segnalazioni alla Centrale Rischi, in relazione alla presenza di scoperti, al ricorso al credito in misura superiore a quanto accordato e all’incapacità di onorare puntualmente i pagamenti; d) rientro della compagnia aerea debitrice dalla propria esposizione debitoria solo a seguito della sospensione delle licenze di volo da parte dell’ENAC. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, va accolto quell’orientamento giurisprudenziale e dottrinale, secondo il quale, anche con la nuova normativa introdotta dal d.l. n. 35/2005 e dal d. lgs. n. 5/2006, conserva rilevanza la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, costituendo le prime, in quanto effettuate su un conto scoperto, un pagamento revocabile: solo le rimesse solutorie hanno, infatti, lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, concretandosi in versamenti eseguiti su un conto con saldo passivo, se privo di affidamento, o versamenti che abbiano determinato un saldo debitorio eccedente il limite dell’affidamento, in ipotesi di conto affidato. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie effettuate su un conto affidato, l’espressione “esposizione debitoria” di cui all’art. 67, terzo comma, l. fall., deve intendersi riferita ai soli debiti liquidi ed esigibili, e tale presupposto non ricorre in ipotesi di versamenti effettuati entro i limiti dell’affidamento. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=11756.php

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Venezia 5 agosto 2014.pdf5.98 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: