Tribunale di Trieste – Istruttoria prefallimentare e misure cautelari atipiche ex art. 15 co 8° l.f.

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Data di riferimento: 
17/10/2014

Tribunale di Trieste, 17.10.2014 – Arturo Picciotto (presidente), Riccardo Merluzzi (giudice), Daniele Venier (giudice relatore)

Istruttoria prefallimentare – Art. 15, co. 8° l.f. – Atipicità delle misure cautelari atipiche – Sospensione dei poteri di amministrazione e gestione del consiglio di amministrazione - Ipotesi di applicabilità.

Procedimento ex art. 15, 8° co., l. fall. - Disciplina dell’art. 669 sexies, 2° co., c.p.c. – Applicabilità.

I provvedimenti cautelari o conservativi di cui all’art. 15, 8° co., l. fall., hanno carattere atipico. Gli stessi possono concretizzarsi nella provvisoria sospensione dell’organo amministrativo e nella sua sostituzione con un amministratore giudiziario. L’adozione di detta misura presuppone, oltre alla probabile sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento, il rischio che, nelle more del procedimento fallimentare, possano essere pregiudicate l’integrità patrimoniale della società debitrice o la capacità produttiva dell’impresa. (Alfredo Antonini – Riproduzione riservata)

 Al procedimento ex art. 15, 8° co., l. fall. è applicabile per analogia la disciplina dell’art. 669 sexies, 2° co., c.p.c. (Alfredo Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]