Tribunale di Cassino – Concordato preventivo con riserva volto alla continuità aziendale; affitto d’azienda.

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Data di riferimento: 
31/07/2014

Tribunale di Cassino, 31 luglio 2014 – Pres. Rel. Petteruti.

 

Concordato preventivo – Ammissibilità del ricorso – Valutazione dell’istanza avente ad oggetto all’autorizzazione all’affitto dell’azienda.

 

Concordato preventivo – Stipulazione di un contratto di affitto di azienda prima della presentazione del ricorso – Compatibilità con la continuità aziendale.

 

Concordato preventivo – Affitto d’azienda – Anteriorità rispetto alla domanda – Asimettrie informative.

 

Concordato preventivo – Contratto d’affitto d’azienda anteriore alla domanda concordataria – Contenuto del piano di concordato.

 

Concordato preventivo con affitto d’azienda – Responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. – Retrocessione dell’azienda.

 

Concordato preventivo con riserva – Continuità aziendale – Stipulazione di un contratto di affitto d’azienda – Valutazione di ammissibilità.

 

Concordato preventivo con riserva – Vero e proprio concordato – Conseguenze.

 

Concordato preventivo – Fallimento – Rapporti tra procedure – Sospensione della procedura prefallimentare ex art. 285 c.p.c.

 

Concordato preventivo – Bilancio della società – Pendenza del termine per l’approvazione – Obbligo di deposito ai sensi del 161, 6° co l.f. – Insussistenza.

 

Concordato preventivo – Concordato con riserva – Continuità aziendale – Compatibilità – Contenuto del ricorso.

 

 

Una volta che sia stata pronunciata l’ammissibilità del ricorso ex art. 161 l. fall. e sia stato concesso il termine ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, l’istanza avente ad oggetto l’autorizzazione ad affittare l’azienda, seppur originariamente inammissibile se avanzata unitamente al ricorso per l’ammissione al concordato, può essere oggetto di valutazione da parte del Tribunale, senza che, in virtù del principio di conservazione e di economia degli atti processuali, sia necessario il deposito di una nuova istanza analoga. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

 

L’affitto di azienda è compatibile con un’ipotesi di concordato in continuità, poiché anche in tale ipotesi l’attività imprenditoriale non cessa, purchè l’affitto sia prodromico ad una futura cessione (o retrocessione). (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

E’ irrilevante, al fine di valutare la compatibilità dell’affitto d’azienda con il concordato in continuità, che l’affitto sia anteriore o successivo alla presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato: quel che conta, infatti, è la concreta modulazione del piano e la sua qualificata attestazione, di modo che sia sufficientemente attenuata l’asimmetria informativa tra il debitore, i suoi creditori e gli organi della procedura, ponendoli in grado di compiere i controlli e le valutazioni di rispettiva competenza (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Quand’anche il contratto di affitto d’azienda sia anteriore alla domanda di concordato, il piano concordatario deve comunque indicare, secondo le regole generali e le buone prassi in materia di redazione, se l’andamento dell’impresa affittata incida sulla soddisfazione dei creditori e il professionista che redige la relazione, ex art. 161, co. 3, l. fall. deve prendere posizione su questo punto. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Nel caso di concordato preventivo che preveda l’affitto dell’azienda, l’attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori deve tenere in considerazione possibili responsabilità debitorie solidali dell’impresa concordataria per rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c. e per retrocessione dell’azienda. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

 

Nel caso di concordato preventivo con riserva che preveda la continuità aziendale, l’autorizzazione alla stipulazione di un contratto di affitto di azienda deve fondarsi sull’analitica indicazione nel piano concordatario di costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziare necessarie e delle relative modalità di copertura con specifico riferimento all’azienda affittata, non essendo sufficiente una mera manifestazione di intenti.  (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

 

Il concordato con riserva è un vero e proprio concordato, ciò in quanto il ricorso ex art. 161, co. 6, l. fall. è comunque volto all’ammissione alla procedura di concordato preventivo ed è l’unico atto introduttivo previsto dalla legge: ne consegue che il commissario giudiziale deve essere sempre nominato, il fondo spese sempre versato e, soprattutto, che il ricorso in bianco deve essere completo ed esaustivo per consentire di stabilire immediatamente quali sono i suoi possibili esiti. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Nel caso in cui sia presentato un ricorso per l’ammissione al concordato preventivo – anche in bianco – mentre è pendente un’istanza per la dichiarazione di fallimento, la procedura prefallimentare dev’essere sospesa ai sensi dell’art. 285 c.p.c. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Ove, al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, anche in bianco, non siano ancora scaduti i termini di legge per il deposito del bilancio sociale, il debitore non è obbligato a depositarlo, ai sensi dell’art. 161, 6° co l.f., ma deve depositare una situazione patrimoniale aggiornata all’attualità, che consenta al Tribunale una piena valutazione circa la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del termine. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Premesso che la domanda di concordato in bianco è ammissibile anche nell’ipotesi di concordato in continuità, ove il debitore già nel ricorso prenotativo o in bianco manifesti la scelta per la continuità aziendale, il ricorso deve avere un contenuto idoneo a supportare l’opzione, non essendo sufficiente una mera manifestazione di intenti. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: