Consiglio di Stato - Il curatore non è obbligato a dare esecuzione alle ordinanze di rimozione e smaltimento rifiuti emesse nei confronti dell'impresa prima del fallimento ai sensi del Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006).
Consiglio di Stato, 30 giugno 2014 – Pres. Saltelli, Est. Gaviano.
Curatore fallimentare – È terzo subentrante nell’amministrazione del patrimonio – Non è rappresentante o successore - Non ha legittimazione passiva rispetto agli obblighi di rimozione e smaltimento dei rifiuti.
Società fallita – Conserva soggettività giuridica e titolarità del patrimonio – Subisce mero spossessamento – Organi della procedura fallimentare – Sono amministratori con facoltà di disposizione.
Il curatore del fallimento, pur potendo sottentrare in specifiche posizioni negoziali del fallito, in linea generale non è né rappresentante, né successore, ma terzo subentrante nell’amministrazione del patrimonio del fallito per l’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge: e poiché non è ravvisabile un fenomeno di successione, non opera il meccanismo estensivo della legittimazione passiva rispetto agli obblighi di rimozione e smaltimento dei rifiuti in siti idonei, previsto dall’art. 192, co. 4, d. lgs. 152/2006. Né il curatore deve ritenersi obbligato ad adempiere ordinanze di smaltimento e rimozione dei rifiuti emesse prima del fallimento nei confronti dell’impresa fallita. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
Il fallimento non può essere reputato un subentrante, ossia un successore, dell’impresa sottoposta alla procedura fallimentare. La società dichiarata fallita, invero, conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio: solo ne perde la facoltà di disposizione, pur sotto pena di inefficacia meramente relativa dei suoi atti, subendo la caratteristica vicenda dello spossessamento. Correlativamente, il Fallimento non acquista la titolarità dei suoi beni, ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione, laddove quest’ultima risposa non sulla titolarità dei relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sul munus publicum rivestito dagli organi della procedura. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall’avv. Antonella Durigon.
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