Tribunale di Bologna - Pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti in pendenza di concordato preventivo con continuità aziendale.

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Data di riferimento: 
17/04/2014

Tribunale Bologna, Sez.IV Civile e Fallimentare, 17 Aprile 2014 -Dott. Pasquale Liccardo Presidente-relatore. Dott. Maurizio Atzori- Giudice. Dott. Anna Maria Rossi- Giudice.

Pendenza concordato preventivo con continuità aziendale - Art 118 co. 3 e 3 bis codice contratti pubblici- Contratti di appalto in corso- Condizioni di urgenza- Ammissibilità pagamento diretto subappaltatori e cottimisti.

Il codice degli appalti mediante la previsione ex art 118 comma 3 e comma 3 bis, con riferimento al regime degli appalti pubblici, si allinea allo spirito della disciplina del concordato con continuità aziendale. Si consente così alla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo, di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti qualora ricorrano condizioni di particolare urgenza collegate al completamento dell’esecuzione del contratto. (Giulia Del Fabbro. Riproduzione riservata.)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: