Tribunale di Napoli - Mutuo fondiario, usura e c.d. clausola di salvaguardia.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
27/05/2014

Tribunale Napoli, 27 maggio 2014 - G.E. Rossi

Contratto di mutuo - Clausola di salvaguardia - Impedisce il superamento del tasso soglia ai fini usurari

L'usurarietà del tasso di interesse rimane esclusa in conseguenza della pattuizione della c.d. "clausola di salvaguardia" (nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario prevedeva testualmente, in relazione agli interessi di mora, che "la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma quattro, della legge 7 marzo 1996 n.108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite medesimo"). (Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams)

Provvedimento segnalato dall'Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Napoli 27 maggio 2014.pdf1.08 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]