Corte d’Appello di Reggio Calabria – Revoca del fallimento per omesso esperimento di esecuzioni immobiliari individuali ed assenza di protesti ed iscrizioni ipotecarie, nonostante una significativa esposizione debitoria.
Reclamo ex art. 18 l.f.
Corte d’Appello di Reggio Calabria, 12.5.2014 – Pres. Moleti, Rel. Stilo.
Fallimento – Presupposto oggettivo – Art. 5 l. fall. – Stato di insolvenza – Generale situazione di difficoltà economica – Indici.
Fallimento – Presupposto oggettivo – Art. 5 l. fall. – Stato di insolvenza – Accertamento.
Fallimento – Presupposto oggettivo – Art. 5 l. fall. – Stato di insolvenza – Significativa esposizione debitoria – Assenza di protesti, iscrizioni ipotecarie, procedure esecutive avviate dal creditore – Revoca del fallimento.
Fallimento – Impresa individuale – Notifica del ricorso – Artt. 138 ss. c.p.c.
Lo stato di insolvenza, che costituisce il presupposto oggettivo del fallimento, consiste in una generale situazione di difficoltà economica riguardante l’impresa, che genera l’impossibilità di far fronte regolarmente, ossia con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l’hanno generata: indicative di tale situazione sono, ad esempio, la presenza di numerosi protesti o di procedure esecutive, un’esposizione debitoria eccedente eccessivamente l’attivo, la revoca dei fidi bancari (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
L’accertamento dello stato di insolvenza non si identifica in modo necessario ed automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l’attivo ed il passivo patrimoniale: infatti, anche in presenza di un’esposizione debitoria superiore ai ricavi, è possibile che l’imprenditore continui a godere di credito bancario e sia di fatto in condizioni di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
Qualora sussista una significativa esposizione debitoria del soggetto dichiarato fallito, ma non vi siano protesti o iscrizioni di ipoteche giudiziali a carico del medesimo, né procedure esecutive immobiliari avviate dal creditore richiedente il fallimento, pur essendo il debitore titolare di più immobili, il fallimento va revocato (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
La notifica del ricorso volto a conseguire la dichiarazione di fallimento di una ditta individuale, ossia di una persona fisica in relazione all’attività svolta nell’esercizio di un’impresa individuale, deve essere effettuata non ai sensi dell’art. 145 c.p.c., che riguarda le persone giuridiche, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e ss. c.c., ma ai sensi degli artt. 138 ss. c.p.c.: è pertanto corretta la notifica effettuata alla persona fisica titolare dell’impresa individuale ex art. 140 c.p.c. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).
Allegato | Dimensione |
---|---|
C. Appello Reggio Calabria 12 maggio 2014.pdf | 304.39 KB |