Tribunale di Modena – Concordato preventivo: possibilità per il debitore di sciogliersi o sospendere i contratti in corso di esecuzione; disciplina ex art. 169 bis l. fall.; onere di comunicazione.

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Data di riferimento: 
07/04/2014

17Tribunale di Modena, 7.4.2014 – Pres. Zanichelli, Rel. Mirabelli.

Concordato preventivo – Contratti in corso – Art. 169 bis l. fall. – Facoltà per il debitore di chiedere la sospensione o lo scioglimento – Incide sul trattamento dei crediti relativi e sulla fattibilità del piano.

 

Concordato preventivo – Contratti in corso –  Art. 169 bis l. fall. – Facoltà per il debitore di chiedere la sospensione o lo scioglimento – Presupposti.

 

Concordato preventivo – Contratti in corso –  Art. 169 bis l. fall. – Autorizzazione del tribunale allo scioglimento – Necessaria comunicazione alla controparte.

 

Concordato preventivo – Contratti in corso – Mancata comunicazione alla controparte – Risoluzione per inadempimento – Inapplicabilità della disciplina ex art. 169 bis l. fall.

 

Concordato preventivo – Contratti in corso – Art. 169 bis l. fall. – Scelta del debitore di chiedere la sospensione o lo scioglimento – Non è subordinata al voto dei creditori – È oggetto dell'attestazione del professionista e della verifica del tribunale.

 

Concordato preventivo – Emersione di passività in prededuzione – Dopo la proposizione del piano – Vengono meno la fattibilità giuridica e la realizzabilità della soluzione concordataria.

 

Concordato preventivo – Omologa – Poteri del tribunale – Fattibilità giuridica della proposta e del piano – Mancanza di fatti di revoca.

 

Il debitore, nello strutturare la proposta di concordato preventivo, deve prendere posizione sulle sorti dei contratti in corso, in quanto la scelta in ordine alla prosecuzione o allo scioglimento ha ricadute sul trattamento dei crediti che ne derivano (prededuzione nel caso di prosecuzione del contratto o di sua risoluzione in corso di procedura, ovvero trattamento concorsuale dell’indennizzo per l’ipotesi di scioglimento autorizzato) e può incidere profondamente sulla fattibilità del piano: nel caso di prosecuzione, ad esempio, il debitore dovrà valutare la presenza di risorse che gli consentano di adempiere regolarmente al contratto, mentre nel caso di scioglimento, dovrà considerare tra le passività da ristrutturare l’indennizzo da scioglimento del contratto (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata). 

 

La facoltà del debitore in concordato preventivo di chiedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione presuppone: a) la tempestiva richiesta nel ricorso ex art. 161 l. fall., ovvero nell’ambito di una modifica della proposta sino all’apertura del voto ai sensi dell’art. 175, co. 2, l. fall.; b) la conformità e la funzionalità dell’atto alla proposta e al piano concordatario che il debitore si appresta a presentare ovvero in concreto ha presentato; c) l’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato, previa verifica di tale funzionalità; d) la comunicazione alla controparte della volontà, come debitamente autorizzata, di sospendere o sciogliersi dal contratto (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

Una volta che lo scioglimento sia stato richiesto ed autorizzato dal tribunale (o dal giudice delegato dopo l’ammissione), perché lo stesso possa produrre i propri effetti, deve essere comunicato dal debitore alla controparte, posto che l’autorizzazione ha come effetto quello di togliere un limite alla facoltà di agire del soggetto autorizzato che è l’unico legittimato al compimento di tale atto e, fino a tale momento, al contratto medesimo deve essere data regolare esecuzione, con possibile applicazione, in difetto, dell’ordinaria disciplina dell’inadempimento, salvo sia stata altresì chiesta ed autorizzata la sospensione (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

La risoluzione del contratto per inadempimento ad iniziativa della controparte, avvenuta prima della comunicazione dello scioglimento dal contratto ex art. 169 bis l. fall., comporta l’inapplicabilità della disciplina speciale e di favore prevista da tale norma, con particolare riferimento alla possibilità di considerare come concorsuali i crediti conseguenti all’inadempimento (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

La prosecuzione o lo scioglimento dei contratti non costituiscono elementi della proposta e del piano sottoposti e subordinati al voto dei creditori: ad ogni modo, la scelta tra le due soluzioni può avere rilievo anche determinante in termini di fattibilità del piano, poiché può modificare sostanzialmente l’attivo e il passivo concordatario e/o la possibilità per l’imprenditore di realizzare la propria ristrutturazione secondo lo schema proposto ai creditori. Da ciò consegue che tale prosecuzione o scioglimento devono essere valutati dal proponente e i loro effetti oggetto del vaglio di veridicità e fattibilità del professionista attestatore nell’ambito della propria relazione ex art. 161 l. fall., mentre al tribunale spetta la verifica di conformità e funzionalità dello scioglimento dei contratti alla soluzione concordataria in concreto presentata, fino al possibile diniego dell’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 162 l. fall., laddove lo scioglimento o la prosecuzione siano palesemente in contraddizione con tale soluzione o con la sua sostenibilità (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

Qualora dopo la proposizione del piano concordatario emergano passività in prededuzione che assorbono tutto l'attivo destinato ai creditori chirografari ed in parte quello dei privilegiati, viene meno la fattibilità giuridica sotto il profilo dell'identità del piano rispetto a quello previsto nella domanda, nonché l'effettiva realizzabilità della causa concreta della soluzione concordataria prospettata ai creditori, attestata dal professionista come economicamente possibile e oggetto di positivo vaglio da parte del tribunale ai sensi degli artt. 163 e 169 bis l. fall. (Fiorenza Prada- Riproduzione riservata).

 

In sede di omologa del concordato preventivo, i poteri del tribunale, anche a prescindere dalla proposizione di opposizione da parte degli interessati, involgono l’accertamento positivo della fattibilità giuridica della proposta e del piano, nonché la mancanza di fatti di revoca (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata).

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: