Tribunale di Bolzano – Appalti pubblici e fallimento della società progetto appaltatrice: scioglimento ipso iure del rapporto contrattuale ed estinzione del diritto di superficie della società fallita.

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Data di riferimento: 
08/11/2013

Tribunale di Bolzano, decr., 8 novembre 2013, G.D. Bortolotti.

Appalti pubblici – Fallimento della società progetto appaltatrice – Scioglimento del rapporto contrattuale – Esercizio provvisorio dell’impresa.

Contratto d’appalto pubblico – Scioglimento ipso iure – Irrilevanza dell’inadempimento del fallito – Esclusione dell’istanza risarcitoria.

Appalti pubblici - Fallimento della società progetto – Estinzione del diritto di superficie costituito a favore della società fallita – Riunione per confusione – Art. 2816 c.c., comma 2.

Nei pubblici appalti si deve escludere la possibilità che a seguito di fallimento dell’appaltatore il rapporto contrattuale possa proseguire tra stazione appaltante pubblica e fallito, ancorché il giudice fallimentare abbia autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa, in quanto il principio che si desume dal Codice Appalti, secondo cui le stazioni appaltanti pubbliche non possono intrattenere rapporti contrattuali con appaltatori falliti, prevale sulla disciplina generale dettata dall’art. 81 l.fall., sia in base al carattere speciale della disciplina dei pubblici appalti, sia in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Lo scioglimento del contratto d’appalto pubblico per fallimento dell’appaltatore e, nello specifico, lo scioglimento della convenzione stipulata fra l’amministrazione e una società di progetto dichiarata fallita, è fattispecie che va tenuta distinta dall’ipotesi di risoluzione, tanto sotto il profilo dei presupposti, laddove lo scioglimento interviene ipso iure senza che ricorra l’inadempimento dell’appaltatore, quanto, in modo sostanziale, sotto il profilo degli effetti risarcitori (il fallimento, infatti, agisce quale causa di scioglimento del contratto e ne fa cessare l’efficacia ex nunc, non già retroattivamente), ove viene meno la possibilità per l’amministrazione di formulare istanza risarcitoria nei confronti della massa fallimentare, non costituendo il fallimento causa di inadempimento. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Il fallimento della società di progetto comporta l’estinzione del diritto di superficie costituito a favore della stessa da parte dell’ente pubblico. L’art. 2816 c.c., comma 2, infatti, prevede che, trattandosi di estinzione non legata al decorso del tempo, il diritto di superficie si riunisce in capo al proprietario del suolo per confusione e le ipoteche continuano a gravare i beni (nel caso di specie, costruzioni e impianti fissi realizzati dalla società di progetto) divenuti ora di proprietà dell’ente pubblico. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: