Corte d’Appello di Genova – Concordato preventivo con riserva e scioglimento dei contratti bancari.

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Data di riferimento: 
10/02/2014

Corte d’Appello di Genova 10 febbraio 2014 - Pres. Maria Teresa Bonavia - Est. Caiazzo.

Concordato preventivo con riserva o in bianco - Scioglimento contratti di anticipo su fatture o su ricevute bancarie.

 L’art. 169 bis l.f. è applicabile anche al concordato con riserva e lo scioglimento dei contratti pendenti può essere autorizzato anche con riferimento a contratti di anticipo su fatture o su ricevute bancarie. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

La natura delle obbligazioni e l’esistenza di un patto di compensazione non incidono sull’assoggettabilità dei singoli contratti al disposto dell’art. 169 bis l.f. ma solo sulla sorte delle obbligazioni non adempiute al momento dello scioglimento. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Ai fini dello scioglimento dei contratti occorre che l’istante, ottenuta l’autorizzazione del giudice, manifesti alla controparte contrattuale la volontà di sciogliersi dal vincolo negoziale, anche implicitamente attraverso la comunicazione del provvedimento autorizzativo emesso in accoglimento della sua richiesta. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]