Tribunale di Marsala – Atti in frode ai creditori e revoca del concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
30/07/2013

 

Tribunale di Marsala 30 luglio 2013 - Pres. Riggio - Est. Russolillo.

 

Concordato preventivo con cessione di beni - Atti in frode ai creditori – Revoca per volontaria rappresentazione non corretta della situazione patrimoniale dell'impresa - Volontarietà dei fatti –

 

Concordato preventivo con cessione di beni – Inammissibilità della cessione di beni prima dell'apertura della procedura di concordato - 

 

Concordato preventivo con cessione di beni – Percentuale di pagamento ai creditori e revoca dell’ammissione

 

Per atto in frode deve intendersi ogni comportamento che abbia le seguenti caratteristiche: a) sia stato occultato al ceto creditorio, in quanto non menzionato nella proposta e nel piano, bensì scoperto dal commissario giudiziale (cfr. Cass. 23 giugno 2011, n. 13817); b) abbia capacità decettiva, ovvero sia idoneo, mediante una falsa rappresentazione della realtà, a trarre in inganno i creditori chiamati ad esprimere il proprio voto; c) abbia natura volontaria. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

La rappresentazione non corretta della situazione patrimoniale dell’impresa, dovuta all’omessa esposizione di passività esistenti per importi significativi, successivamente rilevate dal commissario giudiziale, può rientrare nella categoria degli “altri atti in frode” purché sia accertato “il carattere doloso di detta divergenza, non essendo concepibile un atto fraudolento, che non sia sorretto da una precisa intenzione di compierlo” (cfr. Cass. 5 agosto 2011, n. 17038). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Costituisce presupposto necessario del concordato preventivo il riconoscimento di una percentuale di soddisfazione, purché non del tutto irrisoria, a ciascuno dei creditori, non essendo invero consentita l’esclusione integrale di una categoria o di una classe di essi. Ne consegue che, qualora a seguito dei riscontri eseguiti dal commissario giudiziale, emerga che il valore dei beni ceduti ai creditori è insufficiente a consentire la realizzazione sia pure minima del credito di cui è titolare il ceto chirografario deve ritenersi integrato un vizio della causa la cui sanzione è, in questa fase, la revoca dell’ammissione. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]