Tribunale di Reggio Emilia – Liberazione dell’immobile adibito ad abitazione del fallito
Tribunale di Reggio Emilia, 26 ottobre 2013 – Est. Fanticini.
Fallimento – Art. 560, comma 3, c.p.c. – Art. 47, comma 2, L.F. – Apparente antinomia – Liquidazione dell’attivo – Liberazione dell’immobile adibito ad abitazione del fallito – Applicabilità dell’art. 560, comma 3, c.p.c.
Fallimento – Art. 560, comma 3, c.p.c. – Liquidazione fallimentare ex art. 107, comma 2, L.F. – Liberazione dell’immobile adibito ad abitazione del fallito – Applicabilità dell’art. 560, comma 3, c.p.c. – Necessità di seguire la liquidazione degli altri cespiti – Insussistenza.
L’apparente antinomia tra l’art. 47, comma 2, L.F. – che impedisce che la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui sia necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia, possa essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività – e l’art. 560, comma 3, c.p.c. – che prevede l’obbligatorietà dell’emissione dell’ordine di liberazione al più tardi al momento dell’aggiudicazione – va risolto nel senso che l’immobile possa essere liberato non appena si realizzino le condizioni favorevoli al miglior soddisfacimento dei creditori, anche prima di concluderne la liquidazione (cioè, prima della sua vendita a terzi), purché tale liquidazione sia già iniziata, e comunque non oltre il momento dell’aggiudicazione. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
L’art. 560, comma 3, c.p.c. è norma del codice di rito compatibile con la liquidazione fallimentare prevista dall’art. 107, comma 2, L.F. In tale ipotesi l’ordine di liberazione dell’immobile adibito a casa del fallito (la cui alienazione non deve necessariamente seguire la liquidazione degli altri cespiti) deve essere emesso dal giudice delegato investito della liquidazione al più tardi al momento dell’aggiudicazione del bene. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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