Tribunale di Isernia – Privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c. sul compenso del commissario giudiziale maturato in una precedente procedura
Tribunale di Isernia, 11 ottobre 2013 – Est. Battista.
Concordato preventivo – Rinuncia alla procedura – Presentazione di una nuova domanda di concordato – Credito per il compenso del commissario giudiziale nella precedente procedura – Prededucibilità – Insussistenza.
Concordato preventivo – Rinuncia alla procedura – Presentazione di una nuova domanda di concordato – Credito per il compenso del commissario giudiziale nella precedente procedura – Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. – Insussistenza – Privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c. – Sussistenza.
Nell’ambito del concordato preventivo non può parlarsi di prededucibilità relativamente al credito per il compenso maturato dal commissario giudiziale nell’ambito di un precedente concordato preventivo rinunciato, o comunque non omologato, posto che la prededucibilità è un istituto proprio del fallimento dichiarato in consecutio del concordato preventivo non andato a buon fine. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Il credito per il compenso maturato dal commissario giudiziale nell’ambito di un precedente concordato preventivo rinunciato, o comunque non omologato, non può collocarsi fra quelli privilegiati ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., posto che – pur non potendosi parlare in senso stretto di prededucibilità non essendovi consecutio temporale tra i due concordati preventivi – trova collocazione tra quelli privilegiati ex artt. 2755 e 2770 c.c. e dovrà, dunque, essere soddisfatto integralmente prima di qualsiasi altro credito, sia esso ipotecario o pignoratizio o avente privilegio generale ai sensi del richiamato art. 2751 bis c.c. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
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