Tribunale di Varese – Concorso di crediti privilegiati generali e speciali

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Data di riferimento: 
25/01/2013

Tribunale di Varese, 25 gennaio 2013 – Pres. Papa, Est. Cosentino.

 Fallimento – Piano di riparto – Concorso di crediti privilegiati generali e speciali – Cause di prelazione – Ordine legale.

 Fallimento – Piano di riparto – Concorso di crediti privilegiati generali e speciali – Cause di prelazione – Ordine legale – Pretermissione di un creditore di rango poziore – Inammissibilità.

 Fallimento – Piano di riparto – Concorso di crediti privilegiati generali e speciali – Cause di prelazione – Vendita del bene oggetto di prelazione speciale – Rispetto dell’ordine legale – Soddisfacimento parziale del privilegio speciale – Ammissibilità.

  

Il concorso di crediti privilegiati generali e speciali deve essere regolato nel rispetto dell’ordine legale delle cause di prelazione, con la conseguenza che il ricavato della vendita di un bene mobile oggetto di privilegio speciale deve essere messo a disposizione dei creditori muniti di privilegio di rango poziore, pur se generali. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 Nella predisposizione del piano di riparto non si può procedere alla “consumazione” della massa costituita dal ricavato della vendita del bene assistito da privilegio speciale, prima ancora di attingere all’indistinta massa mobiliare proveniente dal realizzo di altri cespiti mobiliari, provocando l’effetto contra legem della pretermissione di un creditore di rango poziore con preferenza di creditori muniti di prelazioni di grado inferiore. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 Il principio secondo cui il ricavato della vendita del bene oggetto di prelazione speciale deve confluire nella massa mobiliare a disposizione dei creditori privilegiati secondo l’ordine delle rispettive prelazioni va coordinato con la necessità di assicurare il rispetto del richiamato ordine, verificando che, dopo aver pagato tutti i crediti di rango poziore, utilizzando se necessario anche il ricavato della vendita dei beni gravati da privilegio speciale, residui ancora una parte del ricavato suddetto, utile al pagamento dei creditori che su quel bene possano esercitare un diritto di prelazione speciale. Occorrerà domandarsi se, pagati i creditori anteriori, la massa mobiliare contenga ancora il valore monetario realizzato dalla vendita del singolo bene oggetto di privilegio speciale; in caso positivo, non vi è motivo per sacrificare le ragioni creditorie dei privilegiati speciali su quel bene. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: