Corte di Cassazione - Fallimento, eccezione di arbitrato e contratto di appalto.
Cassazione civile, sez. I 23 gennaio 2013, n. 1543 - Pres. Plenteda - Est. Ferro.
Fallimento - Posizione fatta valere dal curatore non strettamente coincidente con quelle rinvenute nel patrimonio del fallito - Eccezione di arbitrato - Fondatezza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a contratto d'appalto seguito da ulteriori negozi anche con terzi.Arbitrato - Appalto - Successivo fallimento dell'appaltatore - Posizione fatta valere dal curatore, non strettamente coincidente con quelle rinvenute nel patrimonio del fallito - Eccezione di arbitrato fondata sul contratto originario - Successive modifiche dell'appalto e nuove pattuizioni anche con terzi - Competenza giurisdizionale sulle azioni del curatore - Sussistenza - Ragioni.
Deve essere affermata la competenza dell'autorità giurisdizionale ed escluso, quindi, il fondamento dell'eccezione di arbitrato, qualora la posizione fatta valere dal curatore non sia strettamente rinvenuta nel patrimonio del fallito (nella specie, per un contratto di appalto contenente clausola compromissoria), bensì abbia carattere autonomo, proprio della rappresentanza della massa (avendo il lavoratore chiesto l'escussione di crediti inerenti a detto rapporto, ma successivamente oggetto di nuovi negozi, conclusi anche con terzi e ritenuti simulati ovvero revocabili), non potendosi rinvenire quella continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria, tanto più che il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria e, quindi, in caso di dubbio in ordine alla sua portata, deve preferirsene un'interpretazione restrittiva. (massima ufficiale)
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Corte di Cassazione 23 gennaio 2013 n. 1543.pdf | 554.64 KB |