Tribunale di Vicenza - Autorizzazione al subappalto durante il pre-concordato, relazione dell'attestatore e ragionevole capacità di adempimento da parte del subappaltatore.

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Data di riferimento: 
07/02/2013

Tribunale Vicenza 07 febbraio 2013 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Fallimento – Concordato preventivo – Concordato con riserva – Preconcordato – Appalto – Opere private e pubbliche – Subappalto – Atto di straordinaria amministrazione – Autorizzazione – Condizioni.

Nel caso di concordato con continuità aziendale, in cui la ditta che si trovi ancora in pre-concordato chieda l’autorizzazione a subappaltare l’esecuzione di un opera ad un terzo (da intendersi quale atto di amministrazione straordinaria), l’attestatore che redige la relazione di cui all’art. 186bis, co. 2, lett. b), l.f. deve altresì attestare (con riferimento specifico all’oggetto dell’autorizzazione) gli elementi contabili di cui al comma 1 dello stesso art. 186bis, e inoltre – ove si tratti di opera pubblica – la conformità al piano e la “ragionevole capacità di adempimento” dei contratti da parte del terzo subappaltatore, come prescritto dal terzo comma per l’impresa appaltatrice; dovrà altresì farsi risultare l’assenso al subentro prestato (anche nella forma del silenzio-assenso, ove sia così previsto dal bando di gara) dalla Pubblica Amministrazione. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]