Corte di Cassazione – Revocatoria fallimentare: rilevanza presuntiva dei protesti bancari e prova della “scientia decotionis.

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Data di riferimento: 
07/01/2013

Cassazione civile, sez. VI, 7 gennaio 2013, n. 182 - Pres. Plenteda, Rel. Ragonesi.

Azione revocatoria fallimentare - Protesti cambiari - Elementi indiziari rilevanti - Scientia decoctionis - Presunzione semplice - Pluralità di protesti - Onere della prova - Inversione.

In tema di azione revocatoria fallimentare, i protesti cambiari, tenuto conto del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, possono costituire elementi indiziari rilevanti da cui legittimamente desumere la "scientia decoctionis", con l'opportuna precisazione che si tratta non già di una presunzione legale "iuris tantum", ma di una presunzione semplice, la quale deve essere valutata nel concreto dal giudice di merito, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., considerando attentamente tutti gli elementi della fattispecie. Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere della prova, che l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore della prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, il quale sarà gravato, in tal caso, dell'onere di dimostrare il contrario. Tutto questo, tuttavia, non esime il giudice dalla considerazione di rilevanza, caso per caso, del numero di protesti, della loro qualità, ammontare, collocazione cronologica, luogo di pubblicazione, nonché dello status professionale della parte che avrebbe dovuto averne conoscenza. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]