Corte di Cassazione – Il mero deposito di un'istanza di fallimento non è sufficiente a provare la “scientia decoctionis”.

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Data di riferimento: 
22/03/2013

Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 2013, n. 7281 - Pres. Plenteda, Rel. Cristiano.

Revocatoria fallimentare - Deposito istanza di fallimento - Scientia decoctionis - Prova - Insufficienza.

In tema di revocatoria fallimentare, non può trarsi la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore dall'avvenuto deposito di un'istanza di fallimento: poiché, infatti, il ricorso per la dichiarazione di fallimento non riceve alcuna forma di pubblicità legale e poiché le cancellerie non sono autorizzate a rilasciare ad eventuali terzi interessati informazioni in ordine al deposito del ricorso medesimo, deve presumersi, salvo prova contraria, che la sua pendenza sia nota esclusivamente a chi lo ha presentato. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]