Tribunale di Venezia - Revocatoria fallimentare, riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
01/02/2013

Tribunale Venezia 01 febbraio 2013 - - Est. Gabriella Zanon.

Revocatoria fallimentare - Riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria - Rilevanza della riduzione complessiva - Consistenza - Determinazione percentuale rispetto al saldo debitore medio.

In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. b), L.F., che prevede la revocabilità delle rimesse bancarie effettuate nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento che abbiano ridotto "in modo consistente e durevole" l'esposizione nei confronti della banca, si riferisce alla riduzione consistente del debito per effetto di più rimesse, non delle singole operazioni a sé stanti, dovendosi necessariamente fare riferimento all'effetto complessivo delle rimesse; la consistenza può essere determinata in base ad una percentuale fissa rispetto ad un valore di riferimento (nella specie, è stato ritenuto adeguato il parametro della consistenza individuato nella misura del 10%, rapportato al "saldo debitore medio", anziché all'importo massimo revocabile, individuato dall'art. 70 L.F. - non applicabile ratione temporis - nella differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal fallito nel "periodo sospetto" e quella riscontrata al momento dell'apertura della procedura).

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Venezia 1 febbraio 2013.pdf261.61 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: